PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO A CURA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

  • 388 Viste
  • Ultimo messaggio 01 dicembre 2016
michele.franchella pubblicato 29 novembre 2016

Quale professionista delegato alle operazioni di vendita, formulo il seguente quesito:

fatto: emesso il decreto di trasferimento da parte del G.E., quest'ultimo manda al professionista dlegato il pagamento della imposta di registrazione.

L'aggiudicataria ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in favore della Onlus, presentando anche relativa tabella.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede al calcolo dell'imposta di registro del decreto di trasferimento.

Poichè appare una "divergenza" fra quanto esposto dalla Onlus rispetto a quanto calcolato dall'Ufficio, il professionista si è attivato per ricevere chiarimenti.

L'ufficio conferma il calcolo eseguito.

Il professionista delegato informa e comunica quanto sopra alla aggiudicataria, chiedendo di assentire al versamento delle somme secondo il calcolo eseguito dall'ufficio ovvero di far pervenire eventuali osservazioni.

L'aggiudicataria tace, non riscontrando le richieste del professionista.

Quesito: il professionista delegato come deve comportarsi?  Procedere al pagamento della tassa di registro secondo quanto esposto dall'agenzia delle entrate?

In attesa di conoscere il Vs. orientamento, porgo cordiali saluti.

Avv. Michele Franchella

inexecutivis pubblicato 01 dicembre 2016

Riteniamo che la risposta al quesito da lei formulato debba muovere dalle previsioni di cui all’art. 10 let. c), 54 comma 2 e 58 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

La prima disposizione sncisce che “sono tenuti alla registrazione … c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

L’art. 54, comma 2, a sua volta prevede che 2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.

Infine, l’art. 58 così recita: 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'Ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

Dal combinato disposto di queste norme riteniamo di poter ricavare il dato per cui è il professionista delegato a “decidere” l’ammontare da versare a titolo di imposta, in quanto soggetto tenuto al pagamento.

 

Se poi il fondo spese dovesse risultare insufficiente, la prova dell’avvenuto versamento costituisce prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo contro il soggetto a favore del quale è stato emesso e trascritto il decreto di trasferimento.

Close