Richiesta di quesito :
Pagamento della differenza del prezzo di aggiudicazione non effettuato nei termini.
Richiesta di quesito :
Pagamento della differenza del prezzo di aggiudicazione non effettuato nei termini.
annullato
La premessa:
A proposito del saldo prezzo non effettuato nei termini mi sono ben chiari tre argomenti, che ho avuto modo di approfondire nei precedenti quesiti a cui ho ricevuto esaustive risposte.
Il primo è quello che “la giurisprudenza ha avuto modo di sancire che in tema di espropriazione immobiliare è necessario garantire la “immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”. (Cass. n. 11171 del 29/05/2015);(citazione)
il secondo è quello che “ove ancora una volta l’aggiudicatario dovesse omettere il versamento, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sarebbe dovuta”.; (citazione)
Il terzo è quello che l’art.177 disp. att.c.p.c. prevede che l’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.; il Dispositivo dell'art. 540 Codice di Procedura Civile prevede che se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente ;l’art. 587 cpc, dispone che :“Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.; l’art. 585 cpc, che dispone che “L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento“.(citazioni)
Il caso:
In una vendita senza incanto, di un immobile di pregio, vengono presentate 5 offerte e tutte ammesse; il Professionista Delegato prima di passare alla fase di verifica della migliore offerta , anche se non tenuto a farlo, ha ritenuto di spiegare nei dettagli cosa si intendesse per ciò che era stabilito in ordinanza di vendita, ovvero che i rilanci avrebbero dovuto omogeneizzarsi, quanto al tempo del pagamento, alle condizioni del migliore offerente.
Stabilita la migliore offerta ,con pagamento contestuale all’aggiudicazione, solo una delle restanti quattro offerte si è adeguata al miglior prezzo e al tempo di pagamento, confermando di partecipare alla gara ; dopo qualche rilancio la vendita viene aggiudicata al minor offerente “ante gara”.
L’aggiudicatario, di conseguenza, diventa obbligato a rispettare il pagamento del miglior offerente “ante gara”, ovvero contestualmente all’aggiudicazione e/o quantomeno nello stesso giorno in cui si è tenuta la vendita.
Da tenere conto che ,in precedenza, lo stesso aggiudicatario, per la stessa procedura e per lo stesso lotto, si è reso inadempiente a quanto disciplinato all’art.585 c.p.c.
Non conosco ancora il risvolto e l’epilogo del caso esposto, ma qualora l’aggiudicatario non dovesse effettuare il “saldo del prezzo” nel termine dello stesso giorno in cui si è tenuta la vendita, eventualità molto probabile, mi verrebbe da pormi alcuni interrogativi e di quale potrebbe essere l’alternativa alla “revoca dell’aggiudicazione”, tenuto conto che il termine del pagamento del prezzo è ritenuto dalla giurisprudenza sanzionabile e quindi “termine” perentorio e non ordinatorio.
Le domande:
v Vorrei che con chiarezza si stabilisse, una volta per tutte, se il G.E. può, in questi casi ,prorogare il termine del pagamento del prezzo ?
v In alternativa alla revoca dell’aggiudicazione, in questo caso, l'aggiudicatario, prima della scadenza del termine, avrà facoltà, obbligandosi contestualmente, con comunicazione inviata al Professionista Delegato a mezzo di raccomandata a mano, a pagare sul prezzo residuo gli interessi maturandi al tasso legale maggiorato di uno spread del 2%, di chiedere la proroga del termine del pagamento fino ad un massimo di mesi dodici dall'aggiudicazione ?
v Quale migliore posizione deve tenere il Professionista Delegato rispetto alla perseverazione di un soggetto aggiudicatario resosi inadempiente per la seconda volta?
v Quali le altre migliori soluzioni in questi casi?
Un cordiale saluto
Firmato: angelo tedesco
centroconsulenzastegiudiziarie
v Dopo la scadenza del termine e dopo 5 / 6 giorni, l’aggiudicatario può effettuare il pagamento a mezzo di bonifico Bancario ,sul conto corrente intestato alla Procedura, con data di valuta il giorno di scadenza del termine?
v v In questo modo l'aggiudicatario diventa adempiente?
Rispondiamo ai quesiti posti ribadendo quanto affermato in altre occasioni: il termine per il versamento del saldo prezzo è termine perentorio non prorogabile. “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).
Detti principi non sono superabili, a nostro avviso, attraverso la soluzione prospettata nella domanda, cioè quella del pagamento di un prezzo superiore rispetto a quello di aggiudicazione.
Neanche il pagamento successivo con data valuta antecedente può consentire di ritenere rispettato il termine di versamento. Si ricordi in proposito che “L'adempimento di una obbligazione pecuniaria postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma versata (nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata la quale aveva ritenuto adempiuta un'obbligazione pecuniaria alla data dell'effettivo trasferimento della somma dovuta dal conto bancario del "solvens" a quello dell"accipiens" e non alla data in cui il "solvens" aveva impartito alla propria banca l'ordine di effettuare il versamento”. Cass., sez. III, 29/11/1996, n. 10632). Ciò che rileva, in sostanza, è la data in cui la procedura entra nella disponibilità della somma, a prescindere dalla data di decorrenza della valuta.
Ciò premesso, a nostro avviso nel caso da lei prospettato andrebbe valutata, da parte del Giudice, l’opportunità di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Invero, la pluralità di offerte e l’accertata disponibilità degli stessi a partecipare alla gara eseguendo rilanci, ove frenata solo dalla (comprensibile) impossibilità di procedere al versamento immediato, suggeriscono di ritenere che il prezzo di aggiudicazione sarebbe (anche notevolmente) inferiore a quello giusto, poiché ottenuto attraverso l’esclusione, di fatto, di potenziali acquirenti dalla possibilità di eseguire rilanci.