inexecutivis
pubblicato
22 maggio 2017
La risposta alle domande poste impone il riferimento preliminare ad alcuni dati normativi.
Ai sensi dell’art. 559, comma terzo, c.p.c., il Giudice dell’esecuzione emette l’ordine di liberazione, al più tardi, “quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”. Dunque, il momento ullimo entro il quale deve essere emesso l’ordine di liberazione è quello dell’aggiudicazione.
In qualità di aggiudicatario (e prim’ancora in qualità di partecipante alla vendita) riteniamo che lei abbia tutto il diritto di ottenere sia copia del provvedimento di aggiudicazione (che sarà contenuto nel verbale di vendita) che dell’ordine di liberazione (che potrebbe già essere contenuto nell’ordinanza di vendita).
La custodia del bene, ove rimasta in capo al debitore esecutato non viene meno per effetto dell’aggiudicazione. A questo proposito ricordiamo che ai sensi dell’art. 559 c.p.c., il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.
Se, com’è avvenuto nel suo caso, non fosse stato nominato un custode diverso dal debitore, l’aggiudicatario potrebbe chiedere al Giudice dell’esecuzione l’adozione dell’ordine di liberazione (ove non ancora pronunciato) e la nomina di un custode ai fini della sua esecuzione, nei modi di cui all’art. 560, comma quarto, c.p.c.
In alternativa, la disponibilità dell’immobile può essere conseguita attraverso una esecuzione per rilascio da intraprendere ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., sulla base del decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.