Salve, per l'acquisto di un appartamento con agevolazione prima casa, leggo nell avviso di vendita riferito alla procedura fallimentare, che il costruttore fallito ha esercitato il diritto di opzione iva. Anche in riferimento alle ultime novità fiscali e relative proroghe della Legge finanziaria 2016 e Legge di bilancio 2017, non riesco ad inqaudrare il regime fiscale a cui viene sottoposto l'acquisto in asta di un immobile da parte del privato. In particolare i bonus di cui sopra si riferiscono all'imposta di registro fissa a 200 euro ma non al caso dell'applicazione iva. Siccome spesso nelle risoluzioni dell'agenzia dell'entrata si trova questo assioma:" Il punto 21) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento, fa espresso rinvio, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 4 per cento" E' corretto dedurre che in caso di acquisto in asta verrà applicata comunque la tariffa fissa di euro 200 e non l'iva al 4%, con decreto di trasferimento emesso entro il 30/6/2017?