Opposizione all'aggiudicazione successiva all'esperimento dell'asta e relative conseguenze.

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  • Ultimo messaggio 13 luglio 2017
Iacopo pubblicato 10 luglio 2017

Il quesito che pongo è il seguente.

l'aggiudicatario, durante il termine concesso dal giudice per il pagamento del saldo-prezzo (120 gg) viene a conoscenza, in via informale, dell'avvenuto deposito di una sorta di opposizione agli atti esecutivi (l'esecutato la qualifiCa letteralmente come "...opposizione all'aggiudicazione...") con il quale viene chiesta la "...sospensione/annullamento dell'aggiudicazione..." per i seguenti motivi: 1) mancata indicazione di un dato catastale nell'atto di pignoramento (circostanza quest rilevata in CTU posto che lo stesso perito dava atto di come il bene fosse comunque "...sufficientemente individuato..." e corretta nell'ambito dell'avviso di vendita da parte del delegato) ; 2) mancata allegazione, sia in CTU che nell' avviso di vendita, dei certificAti di conformità degli impianti.

il giudice, correttamente a mio parere, fissa udienza di comparizione delle parti, ordinando all'esecutata la notifica alle controparti: durante tale udienza - che si svolgeva in assenza dell'avvocato di parte istante e dell'aggiudicatario in quanto non notificato - i creditori si opponevano rilevando l'irritualità dell'opposizione, la tardività della stessa (in quanto comunque proposta oltre i 20 gg dalla asta) e comunque l'infondatezza nel merito posto che i vizi rilevati non determinerebbero nullità. Il giudice, all'esito della discussione si riservava di decidere. 

orbene, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, a mio parere l'aggiudicatario potrebbe versare il saldo prezzo e chiedere il trasferimento del bene ma francamente mi viene il dubbio - fondato o meno che sia - che il giudice possa sospendere l'aggiudicazione successivamente al predetto pagamento creando una situazione di "stallo" (l'aggiudicatario avrebbe pagato ed inizierebbe a dover corrispondere le rate di mutuo ma non potrebbe entrare in proprietà e nel possesso del bene).

ulteriore dubbio riguarda, poi, la possibile sorte della proprietà del bene aggiudicato qualora, anche in caso di mancata concessione da parte del giudice - in questa fase - della sospensione richiesta dall'esecutata, a seguito dell'introduzione del procedimento di merito, venisse accolta l'opposizione avversaria (l'acquisto dell'aggiudicatario sarebbe fatto salvo ex 2929 cc oppure sarebbe travolto? E nel secondo caso, le somme versate verrebbero restituite da i creditori? E che conseguenze ci sarebbero nei rapporti tra aggiudicatario e la banca che ha erogato il mutuo?).

Vi sarei grato se voleste sciogliere questa matassa che, francamente, non riesco a sbrogliare.

grazie.

 

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inexecutivis pubblicato 11 luglio 2017

Il tema (per la verità assai controverso) prospettato nella domanda attiene alla stabilità dell’aggiudicazione e, detto altrimenti, all’affidabilità della vendita forzata.

Qui il problema è quello di comprendere la portata applicativa dell’art. 2929 c.c., a mente del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

 

Ovviamente, la stabilità della vendita in capo all’aggiudicatario comporta il diritto per il debitore di ottenere la restituzione dell’equivalente monetario ai sensi del secondo comma dell’art. 632 c.p.c.

Iacopo pubblicato 11 luglio 2017

In primis volevo ringraziarvi per la cortese risposta. 

Avevo letto questa sentenza così come quella SS.UU. 2015 e mi ero fatto un'idea. La copertura del 2929 cc opererebbe solo per nei casi di nullità relative ad atti estranei al subprocedimento di vendita (e quindi dall'avviso di vendita all'aggiudicazione). La domanda a questo punto sorge spontanea: la mancata allegazione e/o il mancato riferimento alle certificazioni di conformità impianti può rappresentare un vizio del l'avviso di vendita (e così escludere La tutela di cui all'articolo 2929 cc)? E per quanto concerne la difforme indicazione dei dati catastali tra pignoramento e avviso di vendita (il CTU in perizia aveva rilevato una lieve difformità che tuttavia non pregiudicava L individuazione del bene e il delegato aveva corretto l'errore nell'ambito Dell'avviso di vendita)?

grazie di nuovo!!!

inexecutivis pubblicato 13 luglio 2017

In primo luogo a nostro avviso l’opposizione promossa è tardiva. Invero, “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”(Cass.Sez. 3, n. 7051 del 09/05/2012);

In secondo luogo, va sempre più affermandosi il principio per cui l’asserita violazione di regole processuali non accompagnata dalla allegazione dello specifico interesse sostanziale che quella violazione avrebbe leso non può condurre all’accoglimento dell’opposizione (cass. 14774/2014, la quale ha affermato che analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto”), sicché anche sotto questo profilo la stessa non ci sembra meritevole di accoglimento

 

Comunque, ad ogni buon conto, riteniamo che entrambe le prospettate illegittimità godano della copertura dell’art. 2929, poiché si tratta di vizi che trovano la loro genesi in atti (il pignoramento e la perizia) che precedono la fase della vendita.

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