Il quesito che pongo è il seguente.
l'aggiudicatario, durante il termine concesso dal giudice per il pagamento del saldo-prezzo (120 gg) viene a conoscenza, in via informale, dell'avvenuto deposito di una sorta di opposizione agli atti esecutivi (l'esecutato la qualifiCa letteralmente come "...opposizione all'aggiudicazione...") con il quale viene chiesta la "...sospensione/annullamento dell'aggiudicazione..." per i seguenti motivi: 1) mancata indicazione di un dato catastale nell'atto di pignoramento (circostanza quest rilevata in CTU posto che lo stesso perito dava atto di come il bene fosse comunque "...sufficientemente individuato..." e corretta nell'ambito dell'avviso di vendita da parte del delegato) ; 2) mancata allegazione, sia in CTU che nell' avviso di vendita, dei certificAti di conformità degli impianti.
il giudice, correttamente a mio parere, fissa udienza di comparizione delle parti, ordinando all'esecutata la notifica alle controparti: durante tale udienza - che si svolgeva in assenza dell'avvocato di parte istante e dell'aggiudicatario in quanto non notificato - i creditori si opponevano rilevando l'irritualità dell'opposizione, la tardività della stessa (in quanto comunque proposta oltre i 20 gg dalla asta) e comunque l'infondatezza nel merito posto che i vizi rilevati non determinerebbero nullità. Il giudice, all'esito della discussione si riservava di decidere.
orbene, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, a mio parere l'aggiudicatario potrebbe versare il saldo prezzo e chiedere il trasferimento del bene ma francamente mi viene il dubbio - fondato o meno che sia - che il giudice possa sospendere l'aggiudicazione successivamente al predetto pagamento creando una situazione di "stallo" (l'aggiudicatario avrebbe pagato ed inizierebbe a dover corrispondere le rate di mutuo ma non potrebbe entrare in proprietà e nel possesso del bene).
ulteriore dubbio riguarda, poi, la possibile sorte della proprietà del bene aggiudicato qualora, anche in caso di mancata concessione da parte del giudice - in questa fase - della sospensione richiesta dall'esecutata, a seguito dell'introduzione del procedimento di merito, venisse accolta l'opposizione avversaria (l'acquisto dell'aggiudicatario sarebbe fatto salvo ex 2929 cc oppure sarebbe travolto? E nel secondo caso, le somme versate verrebbero restituite da i creditori? E che conseguenze ci sarebbero nei rapporti tra aggiudicatario e la banca che ha erogato il mutuo?).
Vi sarei grato se voleste sciogliere questa matassa che, francamente, non riesco a sbrogliare.
grazie.