Opposizione all' aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 11 giugno 2018
invale pubblicato 08 giugno 2018

Da quando decorrono i 20 giorni per presentare istanza di opposizione all'aggiudicazione, da parte di un partecipante non aggiudicatario ad una vendita? quando e come è definita l'aggiuicazione definitiva?

inexecutivis pubblicato 11 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che il provvedimento di aggiudicazione è normalmente atto del professionista delegato, e contro di esso non è esperibile il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, bensì solo lo strumento del reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c., il quale nel prescrivere che avverso gli atti del professionista delegato è possibile proporre reclamo al Giudice dell’esecuzione

Il problema è che la norma non prevede un termine entro il quale detto reclamo debba essere promosso.

In dottrina sono state allora proposte diverse soluzioni.

Secondo taluni autori il termine finale per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato va individuato nell’adozione de decreto di trasferimento, atto finale del subprocedimento.

Altri hanno fatto riferimento all’esaurimento della delega, mentre altri ancora hanno ritenuto di doversi applicare analogicamente l’art. 617 c.p.c., per cui il termine per la proposizione del reclamo è quello di giorni 20 decorrenti dal compimento dell’atto.

Infine, taluno ha ritenuto di applicare il termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i decreti del Tribunale emessi in camera di consiglio.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2011, n, 8864, la quale dopo aver preso preliminarmente atto del fatto che in relazione al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è previsto alcun termine, ha affermato che non può applicarsi il termine di cui all’art 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto da impugnare, mancando “un valido sostegno testuale o sistematico”. La corte ha quindi ricordato che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, e che quindi gli atti del professionista delegato siano reclamabili fino a quando essi non abbiano avuto materiale esecuzione.

A questa osservazione va poi aggiunta quella per cui al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. si affianca il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, di cui il concorrente ingiustamente escluso potrebbe lamentare l’illegittimità.

Dunque, in definitiva, riteniamo che:

l’atto del professionista delegato può essere autonomamente reclamato fino a quando non abbia avuto esecuzione;

in alternativa, potrebbe essere impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento. In questo secondo caso, il termine dei venti giorni decorre dalla conoscenza legale o di fatto del decreto, non essendo prevista la notifica dello stesso. In particolare, ove il decreto di trasferimento sia opposto oltre il termine di 20 giorni, l’opponente dovrà fornire la prova del momento in cui ha avuto conoscenza del decreto medesimo. È stato infatti osservato in giurisprudenza che Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. Sez. 3, n. 7051 del 09/05/2012).

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