Oneri a carico dell'Aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 23 marzo 2017
monica pubblicato 18 marzo 2017

Come calcolare la percentuale di spese che l'Aggiudicatario deve versare insieme al saldo prezzo, in caso di vendita all'asta senza incanto di un terreno edificabile di proprietà di un soggetto iva? L'aliquota iva eventualmente dovuta va inserita in tale percentuale o indicata altrove nell'avviso di vendita?

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 21 marzo 2017

La cessione di terreni è assoggettata all’applicazione dell’IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l’esecutato sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Ai fini tributari ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4.8.206, n. 248 “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Queste cessioni scontano l’imposta di registro in misura fissa (€. 200,00) ai sensi dall’art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986 il quale prevede che, per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

 

Tanto premesso, al fine di individuare se nella percentuale di spese da versare unitamente al saldo prezzo occorre aggiungere o meno l’IVA, dovrà aversi riguardo alla previsione contenuta nell’avviso di vendita, e ricavare da esso se la percentuale è comprensiva o meno di questo valore.

monica pubblicato 21 marzo 2017

Se la cessione del terreno edificabile avviene tra l'esecutato  società  (dunque un soggetto passivo iva) e l'aggiudicatario  persona fisica, quest'ultimo dovrà saldare oltre al saldo prezzo anche l'iva al 22% più imposta di registro ed ipocatastali in misura  fissa,aggiungendo ancora le spese relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità e metà compenso? O il fatto di essere persona fisica lo esonera almeno dal versamento dell'iva a fronte dell imposte d'atto proporzionali?

Grazie per il Vostro prezioso aiuto!

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2017

Il fatto di essere persona fisica non lo esonera dal versamento dell’IVA.

Quanto alle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, salva diversa disposizione dell’ordinanza di vendita, riteniamo che esse gravino sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

 

 

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