La cessione di terreni è assoggettata all’applicazione dell’IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l’esecutato sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Ai fini tributari ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4.8.206, n. 248 “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Queste cessioni scontano l’imposta di registro in misura fissa (€. 200,00) ai sensi dall’art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986 il quale prevede che, per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Tanto premesso, al fine di individuare se nella percentuale di spese da versare unitamente al saldo prezzo occorre aggiungere o meno l’IVA, dovrà aversi riguardo alla previsione contenuta nell’avviso di vendita, e ricavare da esso se la percentuale è comprensiva o meno di questo valore.