Offerta telematica firmata congiuntamente

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  • Ultimo messaggio 08 settembre 2018
fdedo pubblicato 06 settembre 2018

Buonasera

Vorrei porre una domanda riguardante la possibilità di depositare un'offerta telematica di partecipazione ad una vendita asincrona, dove gli offerenti sono 2, per esempio due coniugi, e l'offerta viene firmata digitalmente da entrambi gli offerenti, in modo da evitare la procura speciale notarile, e poi depositata con la pec di uno dei due.

In questo modo io penso che l'identificazione dei due offerenti sia possibile e quindi può venir meno la procura, in fondo in maniera tradizionale l'offerta fatta da due coniugi veniva firmata da entrambi e ritenuta valida.

grazie in anticipo per i chiarimenti

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2018

La risposta al quesito formulato impone un preliminare richiamo alla cornice legislativa che disciplina la materia.

In tema di vendita telematica l'art. 12 del decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 prevede che l'offerta possa essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, oppure che essa possa essere inviata mediante "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", vale a dire (così l’art. 2 let. n.) casella di posta elettronica rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica previa identificazione del richiedente (che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità), identificazione che il gestore del servizio di posta elettronica deve certificare di aver eseguito o in calce alla pec stessa, o in un suo allegato. Ove l'offerta di acquisto sia trasmessa mediante casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica¸ essa può anche non essere sottoscritta, in quanto il comma 4 del citato art. 12 dispone che in questo caso "La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”.

Lo stesso regolamento disciplina inoltre (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda da parte del titolare della casella di posta elettronica sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciatagli dagli altri offerenti. Se l’offerta è sottoscritta digitalmente, la procura va rilasciata a colui che ha sottoscritto l’offerta. Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, e venendo al quesito formulato, osserviamo che a nostro avviso non esiste alcun impedimento alla possibilità che la l'offerta sia sottoscritta digitalmente dalla pluralità di offerenti. Per un elementare principio di continenza, in fatti, se un soggetto può rilasciare procura speciale, a maggior ragione potrà egli stesso compiere l'atto in funzione del quale la procura potrebbe essere rilasciata.

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