inexecutivis
pubblicato
24 giugno 2017
A nostro avviso la strada ipotizzabile non è percorribile.
Invero, uno dei postulati indefettibili delle vendite esecutive è che esse devono svolgersi secondo regole di competitività e massima apertura al mercato.
Quanto alle riduzione che è possibile apportare rispetto al prezzo base in sede di presentazione dell’offerta osserviamo che sono valide anche le offerte che prevedono il pagamento di un prezzo inferiore a quello base, in misura non eccedente un quarto. Dunque, nell’esempio formulato nella domanda, fatto 100 il prezzo base potrà essere presentato offerta di acquisto per 75. Questa possibilità si rinviene negli artt. 571 e 573 c.p.c., nel testo riscritto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.
Precisiamo, infine che la possibilità di presentare offerte di acquisto per un prezzo inferiore a quello base (nella misura che abbiamo indicato) vale solo per le vendite esecutive, non già per le vendite fallimentari. Invero, la disciplina dell’offerta minima è collegata all’istituto dell’assegnazione (art. 505 e ss c.p.c.), che non è espressamente disciplinato dalla legge fallimentare, e che non può essere applicato sic et sempliciter in quella sede.