Offerta minima presentabile

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passa pubblicato 07 novembre 2016

Buongiorno,

volevo gentilmente sapere se l'offerta minima da presentare, in caso di asta senza incanto, deve essere necessariamente di 1/4 inferiore alla base d'asta (o pari alla base d'asta) oppure può essere anche di qualsiasi cifra purchè non si ecceda a ciò (nell'eventualità non ci fossero offerte superiori alla base d'asta)

In tale eventualità, in fase di apertura buste, diverrà aggiudicatario colui che ha offerto con "meno sconto" oppure si procederebbe ad incanto e tutti dalla medesima posizione?

Es. base d'asta 100000€

mia offerta 90000€ (-10% della base d'asta)

offerta altro acquirente 75000€ (-25% della base d'asta)

Grazie anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 07 novembre 2016

Rispondiamo alla sua domanda rappresentandole che non necessariamente l’offerta minima deve essere inferiore di ¼ rispetto al prezzo base.

Se per esempio il prezzo base è pari a 100, lei è libero di presentare l’offerta che ritiene, purché non inferiore a 75.

Quanto alla gara, la stessa ha luogo in ogni caso, quando siano state presentate 2 o più offerte, a prescindere dal loro ammontare, a condizione che, ovviamente, e per restare all’esempio che le abbiamo appena fatto, almeno una delle 2 sia pari a 75.

 

Nel caso di almeno 2 offerte valide, la gara tra gli offerenti avverrà sul prezzo più alto offerto. Quindi, se il prezzo base è pari a 100 e fossero presentate 3 offerte: 60, 75 e 90, l’offerta di 60 sarà esclusa, e la gara si svolgerà tra gli altri due offerenti, partendo da 90.

shahram pubblicato 28 novembre 2016

Seguo con interesse la discussione.

Nell' ipotesi che il prezzo base sia 100 e vi siano 2 offerte, una di 100 ed una di 75 (possibilè in quanto inferiore di un quarto) si procederà alla gara a partire da 100 oppure l'immobile verrà assegnato automaticamente al primo offerente che non si è avvalso della possibilità di praticarsi uno sconto?

Grazie

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2016

La risposta alla domanda da lei formulata si rinviene nell'art. 573, comma primo, cpc, ai sensi del quale, se vi sono più offerte, il giudice invita "in ogni caso" gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta.

L'espressione "in ogni caso" è stata inserita nell'art. 573 cpc (in sede di conversione del decreto legge 27.6.2015, n. 83 con legge 6.8.2015, n. 132) proprio al fine di chiarire che, anche nell'ipotesi da lei prospettata, si proceda comunque alla gara tra gli offerenti.

marchese pubblicato 04 febbraio 2017

Una precisazione desidererei sulla presentazione di più offerte, e precisamente vorrei capire se tutti coloro che presentano un offerta hanno diritto a partecipare all'incanto oppure se tale diritto è riferito solo ai due che hanno presentato le offertemaggiori?

Per fare un esempio ed essere più chiari:

Immobile base d'asta 100 (asta senza incanto)

Tizio offre 75

Caio offre 80

Sempronio offre 90

Mevio offre 100

Il giudice a questo punto ammette a partecipare all'incanto con rilanci minimi come previsto dall'ordinanza, tutti e 4 i presentatori delle offerte oppure sono amessi solo i 2 che hanno fatto le offerte più alte? (nel caso dell'esempio Mevio e Sempronio)

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2017

In caso di pluralità di offerenti, l'art. 473 cpc prevede che si svolga una gara tra tutti loro, partendo dal prezzo più alto offerto.

Dunque, nel suo caso, tutti e quattro gli offerenti saranno ammessi alla gara, che si svolgerà considerando quale prezzo base il valore 100.

capitan20 pubblicato 06 febbraio 2017

Buongiorno,

seguendo questa interessante discussione, mi è sorto un dubbio che vi vorrei chiedere di chiarire.

Collegandomi all'esempio qui sopra, qualora partecipando all'asta con prezzo base 100.000 e offerta minima ridotta di 1/4, io facessi un'offerta di 75.000 io avrei un'offerta valida per la partecipazione.

Qualora non ci fossero ulteriori offerte valide per la partecipazione, mi vedrei aggiudicato l'immobile alla cifra da me offerta anche se inferiore di 1/4 del prezzo base?

Grazie

inexecutivis pubblicato 08 febbraio 2017

Esatto.

Occorre tuttavia formulare una precisazione.

Invero, ai sensi dell’art. 572 c.p.c. se è stata presentato una sola offerta di importo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base (nell’esempio da lei fatto, una offerta pari a 75) e non siano state presentate istanze di assegnazione, il bene sarà aggiudicato all’unico offerente, a meno che il giudice ritenga che “vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita”.

In altri termini, il Giudice potrebbe ritenere, nel caso concreto, che vi sono elementi in forza dei quali è verosimile ipotizzare che ove si svolgesse un nuovo tentativo di vendita il bene sarebbe aggiudicato ad un prezzo superiore a quello proposto dall’unico offerente.

 

Si tratta, a nostro avviso, di una ipotesi abbastanza remota, ma tuttavia possibile. Si pensi al caso in cui siano state presentate due offerte, ma quella contenente il prezzo più alto sia stata esclusa (perché ad esempio pervenuta fuori termine).

bigl pubblicato 18 febbraio 2017

Mi collego a questa discussione per evitare di aprirne una nuova.

Nel caso in cui ci sia una sola offerta di importo inferiore di un quarto rispetto al prezzo base e il giudice ritenga che “ci sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita” e quindi la rifiuti, è possibile alzare l'offerta e arrivare ad un compromesso accettabile dal giudice?

O è necessario rimandare tutto all'asta successiva?

Grazie

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2017

La sua domanda coglie un aspetto della disciplina di valutazione dell’offerta che l’art. 572 c.p.c. non affronta.

Infatti, il comma terzo della predetta disposizione codicistica prevede che “Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588”.

A nostro avviso, nel silenzio della norma la soluzione da lei predicata non ci appare percorribile, pur prendendo atto della circostanza che essa risponde ad esigenze di celerità ed economia processuale.

 

Invero, essa si tradurrebbe nella riformulazione di una nuova offerta di acquisto, seppure meramente migliorativa di una già formulata, dopo che il termine per la presentazione delle offerte è già scaduto.

danibiga pubblicato 27 aprile 2017

Buon giorno, in merito a questa discussione, volevo un vostro chiarimento.

Secondo il mio legale esisterebbero dei precedenti nei quali dei beni sarebbero stati assegnati ad un unico offerente che proponeva meno di 1/4 della base d'asta, la domanda in questione sarebbe stata accolta perché il curatore, in accordo con i creditori, avrebbe ritenuto troppo oneroso bandire una nuova vendita dei beni.

A voi risultano precedenti simili?

Grazie

inexecutivis pubblicato 28 aprile 2017

Se si è trattato di una vendita eseguita in sede fallimentare e non era stato previsto che la stessa si sarebbe svolta secondo le regole del codice di procedura civile, riteniamo che il precedente riferitole sia verosimile.

gdeseta pubblicato 12 maggio 2017

se il rialzo è inferiore al limite stabilito ed il delegato aggiudica e verbalizza, è valido il rialzo oppure si assegna al maggior offerente senza considerare il rialzo inferiore al limite stabilito?

Grazie

inexecutivis pubblicato 16 maggio 2017

Nel rispondere alla sua domanda dobbiamo muovere dalla premessa in forza della quale ai sensi dell’art. 573, comma 1 c.p.c., in caso di pluralità di offerte il professionista delegato deve invitare gli offerenti ad una gara “sull’offerta più alta”.

Applicando questo principio al suo caso riteniamo che la gara si sia svolta in modo irregolare, e che il rilancio debba essere considerato tam quam non esset, con la conseguenza che il bene deve essere aggiudicato al maggior offerente senza considerare il rialzo irregolare.

Ovviamente andrà verificato anche quanto prevede l'ordinanza di vendita, poichè ai sensi dell'art. 576, comma 1 n. 6 cpc, il giudice dell'esecuzione fissa, con l'ordinanza di vendita, la misura minima dei rilanci (non è raro, tuttavia, che nell'ordinanza si disponga che sia lo stesso delegato a determinarla).

salvo pubblicato 20 maggio 2017

Salve, 

ieri ho presentato offerta per partecipare ad un'asta senza incato. 

Il prezzo base è di euro 47000.00

offerta minima di euro 35250.00

io ho presentato il tutto per l'offerta minima che non è inferiore ad 1/4 rispetto il prezzo base.

Solo che mi sono accorto che nell'ordinaza c'è scritto che in caso di vendita con offerta minima come descritto nell'avviso di vendita ,  con rilancio minimo del 5% del prezzo base.

Che significa questa ultima dicidura che se io non ho fatto il rialzo del 5% del prezzo base d'asta non viene accolta?

Saluti. 

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2017

Non siamo in grado di rispondere alla sua domanda sulla scorta delle informazioni che ci ha fornito. Ci dica in modo più dettagiato cosa dice l'ordinanza di vendita e potremo essere più precisi.

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