inexecutivis
pubblicato
28 luglio 2016
Se abbiamo correttamente inteso i termini della sua domanda, e restando all'esempio da lei formulato, riteniamo che se il prezzo base è stato fissato in €. 200.000, una offerta per €. 100.000 sarà certamente dichiarata inammissibile, e dunque non avrà alcuna possibilità di ssere accolta.
Infatti, ai sensi dell'art. 571 cpc l'offerta può essere sì inferiore al prezzo base, ma di non oltre 1/4 rispetto ad esso. Dunque, se (e sempre per restare all'esempio da lei formulato) il prezzo base è 200.000, l'offerta non potrà essere inferiore ad €. 150.000.
Quanto al momento in cui la stessa deve essere presentata, la risposta è diversa a seconda che si tratti di una vendita senza incanto o con incanto.
Nel primo caso l'offerta di acquisto dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dall'ordinanza di vendita (e riportati nell'avviso di vendita); nel scondo caso dovrà essere solo depositata una domanda di partecipazione, sempre nei tempi e nei modi previsti dall'ordinanza di vendita (anch'essi riportati nell'avviso di vendita).
Quindi, per concludere su questo secondo aspetto, occorrerà leggere l'avviso di vendita ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni in essa impartite dal Giudice al fine di individuare il luogo in cui presentare l'offerta, l'importo e le modalità di versamento della cauzione (che deve sempre accompagnare o l'offerta o la domanda di partecipazione), il termine ultimo per il suo deposito.