Offerta minima

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  • Ultimo messaggio 07 dicembre 2016
lino0208 pubblicato 06 dicembre 2016

 

Nell’avviso di vendita senza incanto c’e’ scritto: “Qualora sia presentata un'unica offerta in misura pari o superiore al prezzo base, il Notaio delegato aggiudicherà senz'altro il bene, mentre, in caso di offerta inferiore al prezzo base -nei limiti dell'offerta minima- il delegato potrà esercitare i poteri di cui all'art. 572 c.p.c”. Cosa significa che solo nel caso in cui ci sia una sola offerta effettuata nei limiti dell'offerta minima potrà esercitare i poteri di cui all'art. 572 c.p.c o anche nel caso in cui ci siano due o più offerte effettuate nei limiti dell'offerta minima? Se l'art. 572 c.p.c si applica solo nel caso in cui ci sia una sola offerta effettuata nei limiti dell'offerta minima può il coniuge (in separazione dei beni) o un parente (fratello, nipote) dell’altro offerente partecipare anch’egli offrendo nei limiti dell'offerta minima? Grazie.

 

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2016

La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 572, commi secondo e terzo c.p.c., dai quali si ricava che se è presentata una sola offerta, per un importo pari al prezzo base ridotto di un quarto, il Giudice (o il professionista delegato in caso di delega) aggiudica il bene, a meno che:

1.    ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;

2.    siano state formulate da uno dei creditori istanze di assegnazione.

 Si tenga presente, inoltre, che a mente dell’art. 573 c.p.c. anche nel caso di pluralità di offerenti, se è stata formulata istanza di assegnazione, il Giudice procede ad assegnazione ove il prezzo massimo raggiunto (anche eventualmente all’esito della gara tra gli offerenti) sia inferiore al prezzo base.

In ordine alla possibilità che più soggetti formulino domande di acquisto al solo scopo di aggirare il divieto di cui all’art. 572 c.p.c., la nostra risposta è decisamente negativa. Ovviamente, con questo non intendiamo dire che per i soggetti sopra indicati esista un divieto normativo partecipare alla vendita; certamente però la finalità non può essere quella di aggirare le previsioni codicistiche, turbando così il fisiologico svolgimento della procedura esecutiva.

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