inexecutivis
pubblicato
21 settembre 2017
Rispondiamo alla sua domanda osservando che la così detta “offerta minima” costituisce una delle più importanti novità del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.
Sulla base delle modifiche apportate all’art. 571 c.p.c. dall’intervento normativo appena richiamato, si ha oggi che una offerta per un prezzo inferiore al prezzo base, di non oltre ¼ (per intenderci, una offerta di 75 rispetto ad un prezzo base di 100) non è più causa di inefficacia dell’offerta.
Essa, tuttavia, non garantisce l’aggiudicazione.
Se essa è l’unica offerta presentata, il novellato art. 572, commi 2 e 3 dispone infatti che:
- Se l’offerta è pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz’altro accolta;
- Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 cpc.
In caso di pluralità di offerte, ai sensi dell’art. 573 c.p.c. si ha invece che se nessuna delle offerte raggiunge il prezzo base (con o senza gara) il Giudice aggiudica, salvo che siano state presentate istanze di assegnazione.