OFFERTA MINIMA

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  • Ultimo messaggio 03 aprile 2017
cittadino pubblicato 31 marzo 2017

A febbraio ho partecipato ad una vendita senza incanto riguardante una procedura esecutiva di una unità commerciale con il prezzo base fissato a 76.000,00. Nell'avviso di vendita, tra le altre cose, è riportata la seguente dicitura : "modalità di presentazione offerte per la vendita senza incanto...ognuno ai sensi dell'articolo 571 comma 1 cpc, tranne il debitore è ammesso a formulare offerte......l'offerta tra le altre cose dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo innanzi indicato, pena d'inefficacia dell'offerta".

Io ho presentato un'offerta pari a 57.000,00 (1/4 del prezzo base), quale offerta minima. All'apertura delle buste, il delgato leggengo la mia domanda di partecipazione, ha escluso me dalla gara, in quanto l'offerta da me proposta rendeva inefficace la domanda perchè a suo dire nell'avviso di vendita non era segnalata l'opportunità di poter fare tale ribasso. Da premettere che si trattava di una procedura del 2013 al 6° tentativo di vendita.

E' stata un'azione leggitima da parte sua? insomma poteva escludermi dalla gara per le ragioni di cui sopra?

Grazie

Antonio

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2017

La risposta al quesito da lei formulato si rinviene in primo luogo nella considerazione per cui la possibilità che, alle condizioni previste dagli artt. 569 comma terzo, 572 e 573 c.p.c., la presentazione di una offerta minima non solo è efficace ma consente l’aggiudicazione, non è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice dell’esecuzione, ma trova diretto ed unico presupposto nel dato positivo. Insomma: la presentazione di una offerta per un importo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base non è più causa di inefficacia dell’offerta.

Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 9, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, la disciplina dell’offerta minima si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Quest’ultima norma, nel testo originario, prevedeva che quando fosse già stata disposta la vendita, la stessa avrebbe avuto comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le nuove disposizioni si sarebbero applicate quando il Giudice avesse disposto una nuova vendita.

Sennonché, in sede di conversione è stato aggiunto che le nuove norme avrebbero trovato applicazione anche qualora la nuova vendita fosse stata disposta dal professionista delegato.

Ciò significa, a nostro avviso, che l’applicazione della novella non necessita neppure che la stessa sia recepita nell’ordinanza di vendita.

 

Sulla scorta delle osservazioni sopra esposte riteniamo che l’esclusione dalla gara compiuta ai suoi danni sia stata illegittima.

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