offerta inferiore al prezzo base d'asta e aggiudicazione in caso di asta in busta chiusa

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  • Ultimo messaggio 26 giugno 2017
sparrows81 pubblicato 22 giugno 2017

Salve,

ho letto qualcosa in merito sul sito di astegiudiziarie ma non è ancora chiaro.

In caso di asta giudiziaria senza incanto in cui l'offerta base è fissata a 150k e l'offerta minima 125k.

Offrendo 125k che possibilità ci sono che l'immobile venga aggiudicato, dipende dalla decisione dei creditori?

Nel caso i creditori non sono d'accordo posso offrire un po' di più al momento per provare ad aggiudicarmela, senza che l'asta venga ribandita?

Mi spiego meglio sul sito è scritto:

"Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.

"

Ma con cio' cosa si intente, che mi chiederanno di aumentare l'offerta nel caso di disaccordo o che semplicemente senza avviso ribandiscono l'asta?

 

 

grazie

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inexecutivis pubblicato 26 giugno 2017

Il virgolettato riportato nella domanda corrisponde alla vecchia formulazione dell’art. 572, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 18, comma primo, let. h del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, con l. 10 novembre 2014, n. 162.

 

Si tratta, pertanto, di una disciplina non più esistente.

sparrows81 pubblicato 26 giugno 2017

Grazie per la risposta , quindi oggi è possibile offrire l'offerta minima (non l'offerta base) e essere in diritto di aggiudicarsi l'asta?

inexecutivis pubblicato 26 giugno 2017

si, a condizione che si tratti di una vendita esecutiva e non fallimentare, ed a condizione che non vi siano istanze di assegnazione.

andreatrotta pubblicato 26 giugno 2017

Se possibile posso chiedere la differenza tra la vendita esecutiva e fallimentare?

inexecutivis pubblicato 26 giugno 2017

Le differenze sono numerosissime. in linea generale osservamo che la vendita esecutiva nasce da un pignoramento che colpisce il singolo bene.

La vendita fallimentare nasce da una dichiarazione di fallimento, la quale comporta la messa in liquidazione di tutto il patrimonio del fallito, e non solo di un singolo bene.

Le vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

È inoltre previsto che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

 

 Insomma, i due procedimenti potrebbero non essere sovrapponibili. È tuttavia possibile che il curatore, nell’elaborare il programma di liquidazione, abbia prospettato al Giudice (che autorizza l’esecuzione degli atti esecutivi del programma di liquidazione a norma dell’art. 104 ter, comma 9 l.fall.) l’opportunità di procedere secondo le regole del codice di procedura civile. Questa eventualità si verifica frequentemente, poiché il rinvio alle norme che disciplinano le vendite esecutive consente di disporre di una cornice normativa certa di riferimento.

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