inexecutivis
pubblicato
26 settembre 2017
Rispondiamo alla domanda osservando che non è necessaria la presenza di entrambi gli offerenti alla gara, ma che, nella vendita senza incanto, l’offerente assente non può delegare l’altro alla formulazione dei rilanci, ma solo un avvocato.
Lo si ricava dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c., dai quali si ricava il principio per cui l’offerta di acquisto (e dunque anche i rilanci) possono essere formulati o personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale che sia però avvocato.
Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.