La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 572, commi secondo e terzo c.p.c. (riscritti, come noto, dall’art. 13, comma 1 let. r) d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 132/2015), dai quali si ricava che se è presentata una sola offerta, per un importo pari al prezzo base ridotto di un quarto, il Giudice (o il professionista delegato in caso di delega) aggiudica il bene, a meno che:
1. ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
2. siano state formulate da uno dei creditori istanze di assegnazione.
Dunque, dalla norma si ricava che il professionista delegato può non procedere ad aggiudicazione solo se il prezzo offerto è inferiore a quello base (poiché in caso contrario deve procedere all’aggiudicazione) e ritenga che vi sia “seria” (così si esprime il codice) possibilità di vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita. Il codice non dice in cosa questa “seria” possibilità possa sostanziarsi, dovendo quindi procedersi ad analizzare la situazione caso per caso. Potrebbe accadere, per esempio, che sia stata formulata una offerta per un importo più alto, che tuttavia è stata esclusa per vizi formali, dalla quale tuttavia si ricava che esistono soggetti seriamente interessati ad acquistare ad un prezzo superiore all’offerta minima.
Altra possibilità è che sia stata presentata, da uno dei creditori, istanza di assegnazione.
Quanto abbiamo sin qui detto vale nelle ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta.
La disciplina della vendita cambia invece radicalmente in caso di presentazione di pluralità di offerte.
In questa ipotesi il comma 1 del novellato art. 573 dispone che il Giudice invita “in ogni caso” gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta. La gara dunque, in presenza di pluralità di offerte, deve essere indetta a prescindere dal loro importo, a meno che ovviamente esse siano tutte inferiori di oltre ¼ rispetto al prezzo base, nel qual caso la vendita dovrà essere dichiarata deserta per inefficacia delle stesse ai sensi dell’art. 571 c.p.c.
Il quarto comma prevede poi che se all’esito della gara il valore raggiunto è inferiore a quello prezzo base, il Giudice non fa luogo all’aggiudicazione se sono state presentate istanze di assegnazione; in caso contrario, a nostro avviso, deve aggiudicare.
Se gli offerenti non partecipano alla gara, il comma secondo dell’art. 573 prevedeche in questo caso, se sono state presentate istanze di assegnazione ed il prezzo della offerta migliore (o dell’offerta presentata per prima in caso di offerte uguali) è inferiore a quello base, non procede all’aggiudicazione ed assegna il bene al richiedente; in assenza di istanza di assegnazione, anche qui riteniamo debba aggiudicare.
Riepilogando, la disciplina della pluralità di offerte ricavabile dalla lettura del nuovo art. 573 sembra essere la seguente:
1) Offerenti che partecipano alla gara:
A. Se il prezzo raggiunto all’esito della gara è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;
B. Se il prezzo raggiunto all’esito della gara è inferiore al prezzo base il Giudice:
i. Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione;
ii. Assegna in presenza di istanze di assegnazione;
2) Offerenti che non partecipano alla gara:
A. Se il prezzo indicato nella migliore offerta è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;
B. Se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base il Giudice:
i. Assegna in presenza di istanze di assegnazione;
ii. Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione.