Nota Intendentizia

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  • Ultimo messaggio 07 aprile 2017
robertatoffi pubblicato 06 aprile 2017

Buon pomeriggio, come professionista delegato ad una vendita immobiliare, mi sono trovata, nelle visure ipotecarie, una Nota Intendentizia iscritta a favore dell'Amministrazione dello Stato relativa al bene pignorato (ad una sua parte) risultante da un mancato pagamento di un finanziamento (anni '60) perché la struttura fosse adibita a scuola per orfani . Non era però indicato alcun riferimento catastale che potesse identificarlo con precisione se non un indirizzo (Nota Intendentizia a favore.....contro "Scuola...."). Tant'è vero che il Tribunale ha pignorato i 1000/1000 del bene (come da visura catastale aggiornata) e la vendita è stata fatta per l'intero. Cancellate le ipoteche ed il pignoramento e trasferito al compratore. Ora però nessun notaio dichiara che l'acquirente sia il pieno proprietario dell'immobile, da qui l'impossibilità di stipula di un mutuo ipotecario. MI chiedo come si possa eventualmente cancellare una pregiudizievole che grava su un bene non identificato. Grazie. Roberta Toffi, dott. comm. Campobasso.

inexecutivis pubblicato 07 aprile 2017

 A nostro avviso, i passi da compiere sono i seguenti.

In primo luogo occorre segnalare al Giudice dell’esecuzione l’esistenza della problematica, chiedendo che sia convocato l’esperto nominato per la stima affinché questi identifichi catastalmente il bene sul quale la nota è stata illo tempore iscritta.

Occorrerà quindi stabilire se quella iscrizione sia o meno opponibile alla procedura.

Ad ogni buon conto, trattandosi di iscrizione risalente (se non abbiamo male inteso) agli anni ’60, non ci sembra che questo vincolo sarà opponibile all’aggiudicatario.

Ricaviamo questa considerazione dal combinato disposto di una serie di norme del codice civile:

l’art. 1142, secondo la quale il possessore attuale di un bene che lo ha posseduto in un tempo remoto si presume che l’abbia posseduto anche nel tempo intermedio;

l’art. 1143, secondo il quale chi possiede in forza di un titolo si presume che possieda a decorrere dalla data del titolo;

l’art. 1146, comma secondo, ai sensi del quale il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne degli effetti;

l’art. 1158, in forza del quale l’usucapione si compie per effetto del possesso continuato per venti anni.

Del resto, questa conclusione si ricava, implicitamente, dall’art. 567 c.p.c., che si limita a chiedere la documentazione ipocatastale limitata al ventennio.

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