mutuo per casa all'asta

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  • Ultimo messaggio 07 gennaio 2018
christian7 pubblicato 02 gennaio 2018

buongiorno e grazie in anticipo per la vostra attenzione.vorrei acquistare un immobile all'asta con mutuo.Premesso che sono coniugato e vorrei intestarlo a mia moglie(l'immobile) per avere i benefici prima casa,posso fare un mutuo cointestato(me e mia moglie) oppure a fini legali e vietato cointestare un mutuo ed intestarlo solo ad una delle parti .grazie

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inexecutivis pubblicato 06 gennaio 2018

L’operazione descritta, a nostro avviso, è giuridicamente possibile (si tratterebbe di stipulare un mutuo garantito da ipoteca su cosa altrui).

Il punto è che essa realizza una elusione fiscale, la quale consiste in un comportamento che si concretizza in una serie di operazioni commerciali che prese singolarmente non violano specifiche norme di legge, ma nel loro complesso sono da considerarsi illecite perché consentono un indebito risparmio fiscale.

Ai sensi dell’art. 10 bis. L.  27/07/2000 n. 212, come modificato dall’art. 7 d.lgs 24/09/2015 n. 156Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

La norma precisa che per operazioni prive di sostanza economica si intendono “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”.

Il caso prospettato, pertanto, ci pare concretizzare una ipotesi di abuso del diritto.

 

In questi termini si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Milano (nel vigore dell’art. 37 bis d.P.R. 600/1973, sostanzialmente trasfuso nella norma appena citata), che con la sentenza n. 118/20 del 7.4.2009 ha stabilito, ad esempio, che non può usufruire dei benefici prima casa colui che, ricorrendo a un artificioso atto di alienazione, cede la proprietà di un immobile al solo scopo di conseguire un risparmio delle imposte dovute per l’acquisto di una nuova casa, osservando che  “non si possono utilizzare gli strumenti giuridici leciti offerti dall’ordinamento per una causa diversa da quella per la quale lo strumento era stato concepito e per ottenere dei vantaggi che l’ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare”.

christian7 pubblicato 06 gennaio 2018

Grazie per la risposta ,premesso che questa casa sarebbe comunque la nostra casa di residenza e domicilio,e visto che io ho un immobile comprato prima del matrimonio,e comunque tuttora con comunione dei beni.facendo una separazione dei beni si tratterebbe comunque di abuso di diritto,visto che sarebbe di fatto la nostra abitazione principale?

inexecutivis pubblicato 06 gennaio 2018

Le indicazioni contenute nell’ultima domanda ci consentono di fornire ulteriori chiarimenti.

La risposta, infatti, dipende dal luogo in cui si trova il bene di cui lei è già titolare e del regime fiscale con cui è stato acquistato.

Invero, se si tratta di abitazione situata nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, lei non potrebbe più usufruire dei benefici prima casa (mancando il requisito di cui alla lettera a della nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa del d.P.R. 131/1986), e dunque la manovra prospettata nella domanda avrebbe una chiara finalità elusiva.

Stessa considerazione va compiuta ove l’immobile si tratti di immobile situato anche in un comune diverso, ma acquistato con i benefici prima casa (in questo caso difetterebbe il requisito di cui alla lettera a della nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa del d.P.R. 131/1986).

 

Per completezza osserviamo che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto. Si chiede di conoscere se può fruire dell’agevolazione anche un soggetto già proprietario nel comune di una casa non acquistata con l’agevolazione che intende effettuare l’acquisto di una abitazione sita nel medesimo comune, impegnandosi a vendere entro un anno la casa preposseduta (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”). 

christian7 pubblicato 06 gennaio 2018

grazie per la vostra esaustiva risposta

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2018

grazie a lei

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