Nel rispondere alla domanda osserviamo, preliminarmente, che occorre stabilire se i mobili presenti sono ricompresi nel pignoramento. Si deve ricordare, a questo proposito, che ai sensi dell’art. 556 c.p.c. “Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del Tribunale”.
Poiché i beni sono stati stimati, è verosimile che questo sia accaduto, e che quindi i mobili siano compresi nella vendita.
Ciò premesso, non crediamo che l’offerente, il quale ha preso visione del bene, possa dolersi della circostanza, avendo accettato di formulare comunque l’offerta di acquisto.
Ricordiamo, inoltre, che nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, per espressa previsione dell’art. 2922 c.c.
Certamente, il fatto descritto potrebbe comportare profili di responsabilità in capo al custode.
Invero, ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.
Stessa disposizione si rinviene nell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., che attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia.
Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.