Rispondiamo alla domanda osservando che la perdita, totale o parziale, della cauzione in caso di mancata partecipazione alla vendita non è automatica. A questo proposito una distinzione fondamentale è quella tra vendita senza incanto e vendita con incanto.
1. VENDITA SENZA INCANTO
Nella vendita senza incanto la cauzione viene sempre restituita all’offerente non aggiudicatario, a prescindere dalla sua presenza o assenza. L’unico caso di mancata restituzione ricorre quando egli sia divenuta aggiudicatario e non abbia versato il saldo del prezzo nel termine perentorio stabilito dal Giudice con l’ordinanza di vendita.
2. VENDITA CON INCANTO
Tutto cambia, invece, nella vendita con incanto.
Qui la sorte della cauzione segue un regime diversificato a seconda dell’esito dell’incanto e del comportamento tenuto dall’offerente:
- se non è presente all’incanto ne perde il 10%, che gli viene trattenuto a titolo di multa, ottenendo la restituzione del restante 90%;
- se partecipa e non diviene aggiudicatario gli viene immediatamente restituita;
- se diviene aggiudicatario ma non adempie all’obbligo di versare il saldo prezzo la perde integralmente.
Con la perdita della cauzione nella misura di 10% in caso di assenza ingiustificata all’incanto il legislatore ha voluto scoraggiare la diserzione dell’asta, stabilendo un’eccezione al principio secondo cui l’offerente non aggiudicatario ha diritto alla immediata ed integrale restituzione della stessa dopo la chiusura dell’incanto.
Se questa è la ratio della norma, deve precisarsi che per ottenere la restituzione della cauzione non è sufficiente la mera presenza alla gara, essendo necessario parteciparvi formulando offerte.
Invero, ove si ritenesse che la mera presenza il giorno dell’incanto sia sufficiente ad ottenere la restituzione della cauzione, l’intento della riforma del 2005, di evitare domande di partecipazione “esplorative”, rimarrebbe disatteso, in quanto il partecipante all’udienza fissata per la vendita, accortosi di essere l’unico, potrebbe presenziare alla gara ma rinunciare ad offrire, così riottenendo l’intera cauzione. Del resto, l’art. 580 sanziona colui che abbia “omesso di partecipare”, e tale è certamente chi, pur presente, si astenga da formulare offerte.
Occorre tuttavia puntualizzare che, ove siano presenti più partecipanti, eseguito il rilancio da parte del primo, gli altri a loro volta sarebbero costretti a rilanciare per evitare la perdita della cauzione, il che non può essere condiviso, non avendo alcuna base normativa, poiché si risolverebbe in un obbligo di acquistare ad un prezzo superiore a quello determinato dal primo rilancio.
La conclusione allora può essere formulata in questi termini:
- nel caso di una sola domanda di partecipazione, l’offerente è tenuto a rilanciare se vuole evitare di perdere la cauzione;
- nel caso di più domande, se nessuno effettua almeno un rilancio tutti perdono la cauzione; se almeno un partecipante rilancia gli altri sono liberati dal dovere di rilanciare per evitare la perdita della cauzione.
Occorre infine richiamare l’art. 580 c.p.c., il quale specifica che la perdita parziale della cauzione non ha luogo se l’assenza è giustificata e documentata. Ovviamente, in questi casi, sarà cura del Giudice dell’esecuzione verificare la ricorrenza di questi due requisiti.