inexecutivis
pubblicato
02 settembre 2017
A nostro avviso la risposta alla sua domanda deve essere negativa.
Premettiamo che il codice di procedura civile non prevede che l’avviso di vendita sia notificato alle parti.
Non ignoriamo che nei repertori di giurisprudenza si legge la massima (tratta dalla sentenza n. 26930 del 19/12/2014, della terza sezione civile della Corte di Cassazione) secondo cui l’avviso di vendita andrebbe notificato al debitore, ma questa pronuncia si riferisce all’esecuzione esattoriale cioè all’esecuzione intrapresa dal concessionario della riscossione dei tributi in forza delle previsioni di cui al d.P.R. 602/1973. In quella sentenza il ragionamento dei giudici di legittimità è condivisibile in quanto, nelle esecuzioni esattoriali, la notifica dell’avviso di vendita è espressamente prevista dall’art. 78, comma 2 dpr 602/1973 ed è elemento costitutivo del pignoramento.
In ogni caso, il problema si pone, semmai, per il primo avviso, non già per i successivi.
Nelle esecuzioni ordinarie l’unica comunicazione che il debitore deve ricevere è quella relativa alla ordinanza adottata dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 567 c.p.c., con la quale fissa l’udienza in cui il Giudice dispone la vendita.
Aggiungiamo infine che va sempre più affermandosi nella giurisprudenza della corte di cassazione il principio secondo il quale il debitore (e ogni interessato) non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (quale, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita), dovendo altresì specificare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto (sul punto, Cass. 3.2.2012, n. 1609, secondo cui “Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione”; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto”).