inexecutivis
pubblicato
10 novembre 2016
- Ultima modifica 10 novembre 2016
In effetti la risposta dell’amministratore non è censurabile. Il potenziale interessato all’acquisto, a nostro avviso, non ha diritto ad ottenere dall’amministratore l’informazione richiesta.
In problema, tuttavia, è un altro, e sta nel fatto che delle spese condominiali dovute dal debitore dovrebbe dar conto la perizia di stima.
Questo si ricava dall’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.
Orbene, dinanzi alla situazione prospettata nella domanda, il consiglio che possiamo offrire è quello di rivolgere istanza al professionista delegato (e poi, eventualmente, direttamente al Giudice se il delegato rimane inerte), nella quale, dopo aver rappresentato che:
1. La perizia manca di un dato potenzialmente capace di incidere considerevolmente sul valore del bene;
2. Questa mancanza determina una situazione di incertezza che scoraggia il mercato e dunque altera il fisiologico svolgimento delle operazioni di vendita;
3. Il fatto che il perito non sia riuscito ad acquisire il dato e che l’amministratore non voglia sostanzialmente fornirlo malcelano possibili comportamenti distorsivi;
si chiede che il delegato domandi al Giudice di disporre la comparizione del perito al quale affidare il compito di verificare l’ammontare delle spese condominiali dovute dal debitore esecutato, ordinando altresì all’amministratore di condominio di esibire, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., i documenti dai quali questo elemento può desumersi.