inexecutivis
pubblicato
13 dicembre 2016
Rispondiamo alla sua domanda muovendo dalla premessa che gli esiti della vendita ed i compiti del professionista delegato non subiscono variazioni in base alla circostanza che i creditori (personalmente o per il tramite dei loro avvocati) siano o meno presenti all’udienza fissata per la vendita.
Questo perché l’udienza di vendita che si svolge davanti al professionista delegato non è tecnicamente una “udienza”, e quindi è insensibile alla presenza o assenza delle parti, tanto che, ad esempio, Cass. civ., s.u., 27 ottobre 1995, n.11178 ha affermato che non si applica l’art. 631 c.p.c. il quale prevede il rinvio dell’udienza in caso di assenza delle parti.
Quindi, in mancanza di offerte, il professionista delegato rifisserà una nuova vendita se a ciò (come normalmente accade) è stato autorizzato dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni.
Nel caso contrario, rimetterà gli atti al Giudice dell’esecuzione, per le determinazioni del caso.
Le suggeriamo, pertanto, di controllare l’ordinanza di vendita (e di delega) per verificare quali sono le istruzioni che le sono state impartite per il caso di asta deserta.