Salve, vorrei sapere se ad un'immobile posta in asta giudizia ria a seguito di "liquidazione coatta", possa applicarsi la normativa che prevede la riduzione del 25% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita. Grazie
Salve, vorrei sapere se ad un'immobile posta in asta giudizia ria a seguito di "liquidazione coatta", possa applicarsi la normativa che prevede la riduzione del 25% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita. Grazie
Per rispondere alla domanda occorre formulare una premessa di carattere normativo.
Nella liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell’attivo è disciplinata dall’art. 210 della legge fallimentare. Ad essa è preposto il commissario liquidatore che, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l’art. 104 ter l.fall., che prevede l’obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.
Generalmente, non si esclude l’applicabilità dell’art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.
Proprio quest’ultima precisazione è il presupposto sulla scorta del quale è possibile rispondere alla domanda. Non essendo obbligato al rispetto della previsione di cui all’art. 107 l.fall., il liquidatore non è obbligato a vendere secondo le disposizioni del codice di procedura civile, e dunque non è vincolato a ridurre il prezzo base in caso di vendita deserta.
Tuttavia, proprio nell’esercizio di questa autonomia, il commissario liquidatore potrebbe aver deciso di procedere secondo le disposizioni del codice di rito, ed in questo caso la riduzione del prezzo base diventerebbe obbligatoria.
Dunque, in definitiva, occorre esaminare il fascicolo della procedura per verificare quale tipo di procedimento di vendita il commissario abbia inteso seguire.
Aggiungiamo che ai sensi dell’art. 204 l.fall. il commissario liquidatore “procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione”, con la conseguenza che importati elementi potrebbero trarsi dalle predette direttive.