inexecutivis
pubblicato
05 gennaio 2020
Rispondiamo all’interrogativo osservando che ai sensi dell’art. 204 l.fall. il commissario liquidatore “procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione”. Egli, secondo quanto previsto dal successivo art. 210, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l’art. 104 ter l.fall., che prevede l’obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.
Generalmente, non si esclude l’applicabilità dell’art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.
Proprio quest’ultima precisazione è il presupposto sulla scorta del quale è possibile rispondere alla domanda. Non essendo obbligato al rispetto della previsione di cui all’art. 107 l.fall., il liquidatore non è obbligato a vendere secondo le disposizioni del codice di procedura civile, e dunque non è vincolato a ridurre il prezzo base in caso di vendita deserta.
Le conseguenze di queste premesse sono che non è possibile definire a priori cosa intenda il commissario liquidatore per offerta cauzionata. L’unica interpretazione che ci viene in mente è quella per cui egli ha inteso riferirsi ad una offerta accompagnata da cauzione.
Il suggerimento è dunque quello di chiedere al commissario ulteriori delucidazioni, magari attraverso l’invio di una formale richiesta.