Liberazione immobile per facilitare la vendita all'asta

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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2018
mariano pubblicato 14 febbraio 2018

Buongiorno,

Vorrei porre un quesito riguardante il rilascio anticipato delll'immobile pignorato.

L'immobile in comproprietà tra due coniugi (abitazione di residenza) è stato pignorato inizialmente per 1/2, per la parte di uno dei due coniugi e successivamente anche per la parte del coniuge com proprietario non esercitato come previsto dalle disposizioni di legge del 2016

Il giudice ha anche disposto la liberazione anticipata dell'immobile per agevolare la vendita all'asta.

Domando: è possibile che il comproprietario non debitore sia costretto a lasciare la propria abitazione di residenza per trasferirsi in appartamento in locazione (non avendo altri immobili né disponibilità per un nuovo acquisto), in attesa che sia venduto l'immobile?

E' possibile che il LEGISLATORE per tutelare il creditore si sia spinto così tanto da ignorare completamente i diritti del proprietario non debitore?

 

 

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paul pubblicato 14 febbraio 2018

lo dovrebbero fare sempre....Quando si trovano in certe situazioni perché sono dei ladri incalliti!!! ...che hanno solo rubato ad altre persone....e sono state scoperte...e magari si dimostrano ancora arroganti e presuntuosi....negli altri casi nn sarei MAI d accordo

mariano pubblicato 14 febbraio 2018

Ladri incalliti a chi? Si vergogni! Si tratta di una ingenuità di gioventù commessa con una firma di avallo in una cooperativa di lavoro poi fallita. Quei soldi sono stati gestiti da altre persone poi decedute. Chi ha avallato il prestito non ha avuto alcun beneficio.

Deve comunque subire questa ingiustizia. Ma l'ingiustizia maggiore è certamente nei confronti del coniuge che si trova privato della sua casa dove abita con la famiglia in attesa di ricevere la parte di competenza dopo l'agiudicazione

paul pubblicato 14 febbraio 2018

Io parlo in generale e non del caso xc non so chi è lei!!! O il suo caso...ma dei casi come del mio banchiere che si sono presi centinaia di migliaia di euro dai risparmiatori.... e questi quando gli dichiareranno fallimento li devono lasciare sotto un ponte perché sono ladri...e lei prima di giudicare chieda spiegazioni!!! Dunque pensi a come le potrei rispondere all offesa rivoltami dopo che non ci ha capito un tubo di ciò che volevo dire

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2018

 Cerchiamo di rispondere alla domanda formulata mantenendo (e ricordando) il carattere tecnico di questo forum, la cui funzione è quella di fornire un contributo concreto agli operatori ed ai soggetti interessati nella risoluzione delle problematiche che il macrocosmo delle esecuzioni immobiliare pone quotidianamente.

Com’è noto, il Giudice ordina la liberazione dell’immobile, al più tardi allorquando procede all’aggiudicazione dello stesso; così il chiaro tenore letterale dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.

È altrettanto noto che uno dei maggiori ostacoli ed incertezze che il sistema degli acquisti in sede esecutiva pone è quello della consegna del bene all’aggiudicatario, tanto è vero che i beni già liberi si vendono prima e ad un prezzo superiore.

Da questa considerazione empirica deriva la prassi di molti tribunali di anticipare al momento in cui si ordina la vendita del bene ai sensi dell’art. 569 c.p.c. l’adozione dell’ordine di liberazione.

Ciò detto, deve essere ricordato che quando il creditore particolare del coniuge in regime di comunione aggredisce in sede esecutiva i beni della comunione, deve pignorarli per l’intero e non per la quota. Invero, La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.)”. (Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013).

È evidente che in questo caso il coniuge non debitore subisce comunque l’esecuzione.

È discusso se in questi casi l’ordine di liberazione possa essere anticipato.

Sul punto non si registra unanimità di vedute osservandosi, da parte di coloro che negano questa possibilità, che in questo modo il coniuge non debitore sarebbe ingiustamente pregiudicato.

L’opinione prevalente, tuttavia, è di diverso avviso.

Se anche il coniuge non debitore subisce gli effetti del pignoramento, e dunque è destinato a perdere il bene, egli avrà diritto alla vendita dello stesso al prezzo più alto possibile (cosa di cui si giova anche il coniuge non debitore, che ha diritto ad ottenere dalla vendita la somma corrispondente al valore percentuale della sua quota), e la liberazione dell’immobile ha proprio questo scopo.

Inoltre va ancora considerato che se, come detto, la liberazione del bene consente non solo una vendita ad un prezzo più alto, ma una vendita tendenzialmente più veloce, ciò si traduce in un accorciamento dei tempi della procedura, e la durata ragionevole del processo è un obiettivo di rilevo pubblicistico che prescinde dall’interesse delle parti.

Non v’è dunque ragione, a nostro parere, per escludere che anche nel caso di pignoramento di beni della comunione non si possa emettere l’ordine di liberazione prima dell’aggiudicazione.

mariano pubblicato 18 febbraio 2018

Chiaro ed esauriente. Grazie mille

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2018

GRAZIE A LEI

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