La liberazione dell'immobile da persone e cose e la sua consegna al nuovo proprietario costituiscono l'adempimento di un preciso obbligo a carico del custode.
Infatti, nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Per il corretto e tempestivo adempimento di siffatta obbligazione di consegna l'art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., dettano una specifica disciplina, prevedendo che Il giudice dell'esecuzione dispone, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile, quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l'aggiudicatario non lo esenti.
Venendo ai problemi di salute del debitore, osserviamo quanto segue.
I problemi di salute dell’occupante non possono, in linea generale, impedire la liberazione dell’immobile.
Se si verifica questa eventualità, sarà necessario che il custode (se la liberazione viene eseguita da questi ai sensi dell’art. 560, comma quarto c.p.c.) o l’ufficiale giudiziario (ove si proceda sulla scorta del decreto di trasferimento, ex art. 605 e ss c.p.c.) allertino i servizi sanitari ed i servizio sociali del comune affinché siano presenti sul posto in modo tale che, contestualmente alla liberazione, adottino i provvedimenti del caso a tutela della salute dell’occupante, anche mediante trasporto in ospedale, ove necessario.
Infine, quanto ai tempi entro i quali il decreto di trasferimento deve essere pronunciato è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo".
Come si vede, il legislatore non ha individuato in termini precisi entro quanto tempo dal versamento del saldo prezzo deve essere emesso il decreto di trasferimento, prevedendo, con una formula più generica, che questo deve essere predisposto dal professionista delegato senza indugio, il che vuol dire che il decreto di trasferimento deve seguire al versamento del saldo in tempi brevissimi.