liberazione dell'immobile prima del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 05 ottobre 2018
giacomo pubblicato 01 ottobre 2018

Buongiorno, se mi decido ad acquistare un immobile e presento un'offerta e divento così aggiudicatario, se l'immobile è ancora occupato dall'esecutato, il quale non ha fino a quel momento pagato mai i canoni di locazione alla procedura, è possibile effettuare la liberazione prima del saldo prezzo e del decreto di trasferimento?

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2018

A nostro avviso non solo è possibile disporre la liberazione dell'immobile all'esito dell'aggiudicazionem ma anche doveroso.

Tanto si ricava dai commi terzi e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando:

- non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso;

- oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza;

- oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.

Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.

La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Come si vede:

1. l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;

2. la sua attuazione non da' luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio, il che significa che:

A) non è necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto e quindi, a monte, non è necessario fa apporre sull'ordine di liberazione la formula esecutiva;

B) non deve essere coinvolto l'ufficiale giudiziario;

C) non è necessaria la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;

D) il custode non ha la necessità di farsi assistere da un legale;

3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;

4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, evidentemente, a spese della procedura.

Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

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