A nostro avviso la richiesta dell’amministratore è illegittima. Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c., "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
La norma si riferisce non già all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.
Al di fuori di questo arco temporale, la responsabilità dell’acquirente va esclusa.
Si tratta di una norma dettata dal legislatore al fine di ridurre al minimo il rischio che, avvenuto il trasferimento di proprietà della sua porzione da parte di un condomino moroso, gli altri si trovassero loro malgrado a doversi far carico delle spese da lui non pagate.
La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva.
Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 63 disp. att. cod. civ. (nei limiti che abbiamo appena enunciato), l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente all’acquirente per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.