Buongiorno,
quale soggetto può rivestire il ruolo di Professionista delegato? Quali sono i requisiti? Può farlo un ragioniere?
Grazie e complimenti per il forum
Buongiorno,
quale soggetto può rivestire il ruolo di Professionista delegato? Quali sono i requisiti? Può farlo un ragioniere?
Grazie e complimenti per il forum
A nostro avviso il ragioniere non può esercitare le funzioni di professionista delegato.
L’art. 591 bis, comma primo, c.p.c., prevede che le operazioni di vendita possano essere delegate esclusivamente ad un notaio, ad un avvocato o ad un dottore commercialista che siano iscritti nell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.
Per quanto riguarda in particolare i commercialisti, occorre menzionare il d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che con l’art. 34 ha previsto l’istituzione di un albo unico dei commercialisti ed esperti contabili, diviso in due sezioni: la sezione A (commercialisti) e la sezione B (esperti contabili). L’art. 1, comma 3, lett. i) del citato d.lgs. riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell’albo la competenza tecnica per l’espletamento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché della formazione del progetto di distribuzione su delega del Giudice dell’esecuzione.
Quanto all’iscrizione negli elenchi, la vecchia formulazione dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. prevedeva che i consigli dell’ordine comunicassero ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi dovevano essere allegate le schede curricolari formate e sottoscritte dai professionisti che avessero manifestato la disponibilità, nelle quali erano riportate le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del Tribunale formava quindi l’elenco dei professionisti disponibili e lo trasmetteva ai giudici dell’esecuzione, unitamente a copia delle schede informative.
Questa disciplina è stata radicalmente stravolta dall’art. 5 bis del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016 n. 119, il quale ha riscritto l’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.
La nuova disciplina prevede che possano ottenere l’iscrizione solo i professionisti che dimostrino di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (allo stato non emanato).
Con il medesimo decreto saranno stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, saranno fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi, saranno individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
La norma prevede poi che presso ciascuna corte di appello sia istituita una commissione che provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
La composizione di detta commissione sarà disciplinata dal decreto di cui si è appena detto, il quale dovrà anche stabilirne le modalità di funzionamento della commissioneLe linee guida generali per la definizione dei programmi di formazione e aggiornamento che i professionisti dovranno seguire saranno elaborate dalla Scuola superiore della magistratura, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Il nuovo art. 179 ter si conclude con la previsione per cui in presenza di “speciali ragioni”, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco, previa analitica indicazione dei motivi della scelta.