ISTANZA DI VENDITA IMMOBILE ALL'ASTA DAL CREDITORE DI SECONDO GRADO

  • 172 Viste
  • Ultimo messaggio 09 febbraio 2017
cinzia pubblicato 06 febbraio 2017

buonasera,

volevo sapere nel caso in cui un creditore di secondo grado effettua l'istanza di vendita all'asta di un immobile ed il creditore di primo grado non si  inserisce, quest'ultimo ha diritto a partecipare alla ripartizione del ricavato della vendita?   Ed il giudice prima della ripartizione delle somme ricavate avvisa il creditore di primo grado della avvenuta vendita dell'immobile? 

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2017

Per rispondere alla sua domanda dobbiamo considerare la previsione di cui all’art. 498 c.p.c., a mente del quale i creditori iscritti devono essere avvertiti del pignoramento mediante la notifica, da eseguirsi a cura del creditore pignorante nei 5 giorni successivi al pignoramento, di un avviso contenente l’indicazione del creditore procedente, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. Identico avviso deve essere notificato ai creditori sequestratari, a mente dell’art. 158 disp. att. c.p.c.

L’avviso ai creditori iscritti serve a renderli edotti della circostanza che il bene sul quale essi vantano il diritto reale di garanzia è stato sottoposto a pignoramento, con la conseguenza che se essi vogliono far valere la loro causa di prelazione hanno l’onere di intervenire nella procedura.

In questo senso, risalente (ma ancora attuale) giurisprudenza ha ritenuto che la notificazione dell’avviso di cui all’art. 498 c.p.c. costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, poiché ha la funzione di provocare l’intervento dei predetti soggetti nell’espropriazione.

Ai creditori iscritti, va poi notificata l’ordinanza di vendita, ai sensi dell’art. 569, ultimo coma, c.p.c.

Queste norme si giustificano, e devono essere coordinate, con quella di cui all’art. 586 c.p.c., il quale dispone che il decreto di trasferimento contenga l’ordine di cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, anche successivi, gravanti sull’immobile.

Dal combinato disposto di queste previsioni, il quadro normativo che se ne ricava è che se il creditore iscritto intende far valere la garanzia sul bene pignorato, l’unico modo che ha di farlo è quello di intervenire nella procedura esecutiva.

 

Se omette di intervenire, nessun accantonamento potrà essere eseguito in suo favore. 

Close