istanza di assegnazione

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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2017
pm88 pubblicato 27 luglio 2017

Buongiorno, espongo il caso di specie:

nel caso di esecuzione immobiliare promossa da creditore chirografario che ha già chiesto la vendita forzata del bene , l'unico creditore ipotecario (ipoteca di primo grado) del credito in oggetto, può intervenire nel esecuzione forzata chiedendo l'assegnazione del bene? ritengo ai sensi dell'art. 588 cpc che la risposta sia positiva.

Ma nel caso di specie, visto che il creditore ipotecario vanta un credito di gran lunga superiore al valore del bene periziato ( prezzo base della prima asta), ai sensi dell'art. 589 cpp quale somma dovrà contenere l'istanza di assegnazione, oltre alle spese in prededuzione di procedura e le spese affrontate dal creditore chirografario procedente?

 

Si ritiene che la mia cliente dovrà offrire solo la somma necessaria a coprire le spese anzidette, poichè il suo credito è di gran lunga superiore al valore del bene. è corretto ?

 

grazie 

PMM

 

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2017

L’ipotesi formulata è corretta.

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 c.p.c., deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

 

Depositata l’istanza, e chiesto al professionista delegato di determinare le spese di esecuzione, si verseranno solo queste ultime, poiché la differenza sarà compensata con il proprio maggior credito, visto che non vi sono altri creditori che potrebbero concorrere alla distribuzione del ricavato.

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