istanza del creditore

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  • Ultimo messaggio 11 giugno 2017
pinguino283 pubblicato 08 giugno 2017

Buongiorno

mi sono aggiudicato all'asta (senza incanto) immobile il 26.05.2017 ma ieri il giudice delegato mi invia comunicazione dicendomi che il giudice per l'esecuzione mi convoca il 15.06.2017 con parte debitrice in quanto questi ultimi hanno presentato una istanza.

Sono stato in tribunale a vedere faldone della procedura e di tale istanza non vi è traccia si dice solo che gli avvocati del debitore hanno inviato telematicamente al giudice per l'esecuzione comunicazione che il debitore e la banca creditrice avevano trovato un accordo. Sentito il notaio delegato mi conferma che il suo verbale d'asta è valido in quanto a lui nessuna comunicazione era giunta fino al momento dell'asta.Cosa può succedere alla mia aggiudicazione

inexecutivis pubblicato 11 giugno 2017

Il riferimento, contenuto nella domanda, al fatto che debitore e creditore avrebbero trovato un accordo, ci fa pensare all’istituto della sospensione concordata delle procedura.

Ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c., “Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”.

La disciplina si completa con la previsione di cui all’art. 161 bis disp att c.p.c., ai sensi del quale il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Detto questo, potrebbe essere accaduto che sia stata presentata una istanza di sospensione concordata della procedura, e visto che è intervenuta l’aggiudicazione il Giudice ha deciso di coinvolgerla al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di una sospensione.

 

A questo proposito osserviamo che, in base alle norme appena richiamate, se l’istanza è intervenuta prima dei venti giorni, la richiesta di sospensione dovrebbe essere accolta a prescindere dal suo consenso; se invece essa è stata depositata in un momento successivo, è necessario un suo coinvolgimento.

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