ispezione ipotecaria con domanda giudizionale

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  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2018
marcomotta pubblicato 25 gennaio 2018

Buona giornata,

vi scrivo in qualità di venditore di un immobile sul quale nella ispeziona ipotecaria risulta una domanda giudiziale - 512 esecuzione in forma specifica del 2001

Essa si riferisce ad una trascrizione a mio favore ( tramite il mio avvocato di allora)  contro la società di costruzione  a seguito di problemi consegna.

il tutto poi si è concluso nel 2006 , dopo il fallimento del costruttore, con l'assegnazione dell'immobile a me dalla sentenza del tribunale .

sapete consigliarmi su come posso procedere alla sua rimozione in modo tale da metter in vendita l'immobile libero da ogni vizio ipotecario.

grazie

 

 

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2018

La domanda giudiziale non può essere cancellata. L’effetto prenotativo della medesima, che si ricava dalla lettura degli artt. 2652 e 2653 c.c. si consegue attraverso l’annotazione della relativa sentenza ai sensi dell’art. 2655 c.c.

Con particolare riferimento alla domanda diretta ad ottenere la esecuzione in forma specifica di un obbligo a contrarre (art. 2652, n. 2 c.c.) la sentenza è autonomamente trascrivibile ai sensi dell'art. 2643, n. 14, c.c..

Invece, le sentenze, che accolgano una delle altre domande contemplate dagli artt. 2652 e 2653 c.c., non sono autonomamente trascrivibili, ed in relazione ad essi opera la previsione dell'art. 2655, comma primo,c.c..

 

Tra l’altro, i principi di compiutezza dei registri immobiliari e di continuità consentono, secondo taluna dottrina, di applicare l'annotazione anche alle ipotesi non espressamente previste.

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