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  • Ultimo messaggio 02 febbraio 2018
najib_lupin pubblicato 31 gennaio 2018

Buonasera ,

ho comprato un immobile (casa + magazino) al asta intestato a una ditta di pavimenti   , e stato effettuato il pagamento , e in atessa del transfrimento , il problema che nella perizia e presente una notta :

*altre informazione per l'acquirente :si segnala la presenze di attrezzatura/materiale/e prodotti connessi all'attivita' svolte dalla ditta eseculata all'interno del beni pignorati , non oggettodi valutazione .

il problema che il ex proprietario a poratato via l'attrezzatura e materiale e prodotti che sono ancora buoni , e ha lasciato prodotti  toxiche da smaltire a valore di piu di 40.000 euro e quando la custode a chiesto di portarli via a detto che nn le porte e che erano li quando e stata  fatta   la perizia  * foto ,!!!!!!!!

la mia domando e :

cosa devo fare???? e meglio che il mio avvocato contato il giudice ? xche dal perizia nn sono obbligato a smaltire io le prodotti????grazie .

 

inexecutivis pubblicato 02 febbraio 2018

La risposta al quesito formulato si ricava, a nostro avviso, dall’art. 560, comma quarto, c.p.c. il quale dopo aver affermato che la liberazione dell’immobile deve essere eseguita dal custode anche dopo l’emissione del decreto di trasferimento, senza oneri per l’aggiudicatario, aggiunge che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

 

Come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione, senza che possa assumere rilievo alcuno il fatto che i beni del cui smaltimento si tratta fossero o meno presenti al momento della perizia.

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