Rispondiamo alla domanda osservando che l’importanza attribuita dal legislatore alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale si disvela in tutta la sua dirompenza nell’art. 13, comma primo, lett. ee) del d.l. 83/2015, che ha introdotto nel corpo del codice di procedure civile l’art. 631-bis, ai sensi del quale l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l’estinzione della procedura, a meno che la pubblicità sul Portale non sia stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non erano funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Prima dell’intervento normativo in parola, sebbene non fossero mancate pronunce di segno contrario, si riteneva generalmente che l’omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell’assenza di una specifica previsione sul punto, l’estinzione della procedura, osservandosi che all’inerzia del creditore cui l’onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore.
L’art. 631-bis c.p.c. si inserisce in questo dibattito introducendo una evidente ipotesi di estinzione tipica della procedura.
Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione, a mente dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. avviene normalmente ad opera del professionista delegato, secondo la dottrina le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore sono essenzialmente due:
1. quella in cui la vendita non sia stata delegata;
2. quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all’art. 18-bis d.P.R. 115/2002.
Con riferimento a questa seconda ipotesi, è evidente che essa costituisca, sul versante concreto, la più rilevante causa di operatività dell’art. 631-bis, ed è facilmente intuibile il fatto che quando il legislatore ha coniato la norma il suo pensiero era rivolto proprio all’omesso pagamento del contributo di pubblicazione. Che tuttavia il mancato versamento di quanto necessario al versamento del contributo di pubblicazione assurga a causa di estinzione (tipica) della procedura ai sensi del citato art. 631-bis c.p.c. non è da tutti ritenuto, viste le modalità attraverso cui l’intendimento legislativo si è tradotto in lettera normativa.
Invero, la stessa dottrina che giunge a siffatta conclusione opportunamente sottolinea che il mancato versamento del fondo spese non comporta in sé l’estinzione, ma costituisce elemento di valutazione della imputabilità al creditore della omessa pubblicazione nel termine fissato, sicché ad esempio non potrebbe dichiararsi l'estinzione della procedura laddove, pur a fronte del mancato versamento del fondo spese, la pubblicazione venga comunque eseguita (ad esempio perché il pagamento del contributo è stato anticipato dal delegato, in ragione del ritardo nel versamento da parte dei creditori).
Se così è, allora, l’omesso versamento del contributo di pubblicazione non concretizza in sé la mancata pubblicazione dell’avviso sul Portale, e quindi la fattispecie contemplata nell’art. 631-bis c.p.c.. Invero, quella è una conseguenza futura, ulteriore ed eventuale, che potrebbe non ancora sussistere nel momento dello spirare del termine per il versamento fissato dal Giudice in quanto, ad esempio, il termine dei 45 giorni prima per la vendita non è ancora giunto.
Da ciò consegue che se di estinzione vorrà discorrersi, si dovrà parlare di estinzione (atipica) per improseguibilità della procedura (con tutti i precipitati processuali che ne conseguono) poiché la mancanza di provvista economica impedisce l’esecuzione degli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento del procedimento di liquidazione.
La situazione, a ben vedere, è identica a quella, di stallo e di conseguente estinzione per improseguibilità, che viene a crearsi quante volte il creditore procedente ometta di versare il fondo spese disposto dal Giudice per il pagamento degli oneri necessari alla pubblicità (Tribunale Reggio Emilia, 22 febbraio 2010), oppure le spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente (in questi termini, si veda Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877).
Ovviamente, se l'omessa pubblicazione è imputabile al professionista delegato, l'unica conseguenza che potrà farsene derivare è l'invalidazione della vendita.