inexecutivis
pubblicato
08 giugno 2018
Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso il professionista delegato ha ragione.
In proposito occorre muovere dal presupposto per la disciplina fiscale del decreto di trasferimento non è contenuto obbligatorio dell’avviso di vendita, secondo quanto previsto dall’art. 570 c.p.c., sicché nessuna violazione di doveri informativi può ascriversi al curatore.
Ancora, è corretta l’affermazione per cui l’obbligazione tributaria a carico del contribuente sorge nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, che in materia di esecuzioni immobiliari sorge, con riferimento alle imposte connesse al trasferimento della proprietà, al momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento, essendo questo il momento in cui si produce, in capo all’aggiudicatario, l’effetto traslativo (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).
Va infine detto, che la disciplina fiscale applicabile ad una fattispecie deriva direttamente dall’applicazione della normativa di riferimento, che l’acquirente conosce o comunque è tenuto a conoscere in forza del generale principio di conoscenza e conoscibilità delle norme giuridiche (è noto il brocardo ignorantia legis non excusat).
Diverso sarebbe stato il caso in cui il curatore avesse indicato nell’avviso di vendita come operante un regime fiscale diverso (e meno oneroso per l’aggiudicatario) da quello che poi in effetti regolava il trasferimento in base al diritto positivo. Ciò in ragione di un elementare principio di tutela dell’affidamento circa la legittimità degli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario. In termini simili si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene in una fattispecie del tutto diversa, nella quale non venivano in rilievo profili di responsabilità del delegato) che gli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario, sono tali per cui l’offerente deve poter fare affidamento sulla loro correttezza (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).