inexecutivis
pubblicato
29 gennaio 2020
Se i beni non sono venduti quale lotto unico ma come lotti separati, ogni operazione è suscettibile di essere considerata autonomamente, per cui per ogni lotto dovrà essere predisposto un decreto di trasferimento che sconterà la tassazione prevista indipendentemente dall'altro.
Invero, il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.
Quindi, poiché il trasferimento di ogni loto è suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, ai fini fiscali esso andrà considerato isolatamente.
Quanto al compenso del delegato, lo stesso potrà essere liquidato per ciascun lotto o complessivamente (in quanto entrambe le soluzioni sono consentite dall'art. 2 comma 2 dm. 227/2015) in base alla scelta che compirà il giudice dell'esecuzione con il decreto di cui all'art. 179 bis disp. att. c.p.c.