immobile occupato con provvedimento di assegnazione al coniuge con figlio minore

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  • Ultimo messaggio 29 settembre 2017
mcodari pubblicato 25 settembre 2017

Buongiorno

saremmo interessati a procedere all'acquisto di un immobile posto all'asta dal Tribunale di Milano.

Leggendo la perizia è ben precisato quanto segue : " Occupato da xxxx + figlio minore con provv. assegn. casa al coniuge.

L'avvocato delegato ci indica che le procedure per liberare l'immobile sono in corso e che la sentenza summenzionata non è stata trascritta e dunque non opponibile.

mi date un vostro parere sulla questione?

grazie

 

 

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inexecutivis pubblicato 26 settembre 2017

La risposta fornita dal professionista delegato potrebbe essere corretta.

Al fine di affrontare il tema della opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla procedura, e dunque agli aggiudicatari, è necessario in primo luogo verificare se il provvedimento di assegnazione sia stato emesso prima o dopo il 28.2.2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c.

Se emesso prima della data appena indicata troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:

- se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;

- se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio.

Se il provvedimento di assegnazione fosse successivo al 28.2.2006 troveranno invece applicazione le regole della trascrizione (cui fa riferimento l’art. 155 quater c.c.), per cui occorrerà verificare se sia stato trascritto per primo il provvedimento di assegnazione rispetto al pignoramento o all’ipoteca.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

Tutto questo vale per le ipotesi di provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso nell’ambito di un giudizio di separazione giudiziale.

 

Se invece il provvedimento di assegnazione fosse stato adottato in seno ad una separazione conclusasi come consensuale, riteniamo che non sia necessario compiere le distinzioni di cui le abbiamo sin qui detto. in tal caso, infatti, l’assegnazione della casa coniugale ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che non sarà opponibile alla procedura. In proposito, infatti, va ricordato che “L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza 17/10/1992 n. 11424).

mcodari pubblicato 27 settembre 2017

grazie per la risposta

a completamento delle informazioni fornite indico quanto segue

- provvedimento di assegnazione del 2014 non trascritto

dalle informazioni fornite deduco che il provvedimento di assegnazione non è dunque opponibile alla vendita dell'immoble all'asta (e dunque nei confronti del creditore che ne ha promosso l'azione), non mi è però chiaro se lo stesso è invece opponibile ad un provvedimento di liberazione dell'immobile successivamente alla sua assegnazione (dunque nei confronti dell'assegnatario)

 

 

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2017

Rispondiamo alla domanda osservando che è esattamente la stessa cosa.

 

Se non è opponibile alla procedura, questo significa che non è opponibile neanche all’assegnatario. Questo è un dato pacifico.

mcodari pubblicato 29 settembre 2017

grazie

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2017

grazie a lei

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