Immobile libero

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2020
bia73 pubblicato 16 dicembre 2019

Buongiorno in data 11 dicembre 2019 il giudice dell'esecuzione ha firmato il decreto di trasferimento.

Volevo sapere se posso entrare in modo autonomo, cioeà senza la richiesta delle chiavi di ingresso al custode, in considerazione del fatto che l'immobile risulta già libero ed era di proprietà di una società di costruzioni.

Specifico che il custode attualmente è l'amministratore stesso della società di costruzioni

Grazie 

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inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2019

Le consigliamo di inoltrare formale comunicazione al custode con la quale indicherà il giorno e l'ora in cui prenderà possesso dell'immobile. In teoria il custode potrebbe negarle l'accesso adducendo il fatto che occorre procedere alla liberazione dell'immobile da mobili presenti, da restituire all'avente diritto ai sensi dell'art. 560, comma quasto cpc., il quale così disponeva (prima che fosse riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019): “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione” (questa disposizione si applicherà alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati fino al 12 febbraio 2019, a norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135).

bia73 pubblicato 18 dicembre 2019

Grazie per la celere risposta. Nel fabbricato che mi sono aggiudicato sono presenti dei vecchi mobili, sono sicuro che il custode (ex proprietario) non verrà all’appuntamento, pertanto mi sembra che l’articolo di legge sia assurdo quando dice che il custode intima alla parte di asportare i mobili, visto che si tratta del medesimo soggetto. Volevo capire se alla richiesta formale di appuntamento con data e ora, il custode (ex proprietario) non si presenta posso accedere forzosamente in modo autonomo (a cosa vado incontro in questo caso?) e poi comunicare al custode (ex proprietario) che se nel giro di 10 giorni non provvede a ritirare i vecchi mobili li manderò al macero, oppure se devo scrivere al giudice per avere un provvedimento che mi consenta l’accesso forzoso. Grazie

inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2019

La previsione normativa non è errata, poichè il proprietrio dei beni mobili protrebbe essere un soggetto diverso dall'esecutato.

A rigore la strada maestra dovrebbe essere quella di chiedere al giudice di essere nominato custode dei beni e di procedere all'accesso.

Tuttavia nel caso di specie riteniamo sufficiente comunicare formalmente la data di accesso intimando al debitore di asportare i beni concedendogli 30 giorni di tempo per provvedere (in sostanza si tratta di seguire la strada tracciata dall'art. 560, comam quarto, cpc vecchia formulazione).

bia73 pubblicato 28 dicembre 2019

Buongiorno e buone feste

ho delle ultime domande da porle. Il decreto di trasfermento ancora non è stato registrato, volevo sapere se devo aspettare la registrazione per comunicare formalmente la data di accesso al debitore o posso già procedere?

La data di accesso da comunicare, deve essere successiva ai 30 giorni per concedere al debitore il tempo di ritirare i mobili e poi entrare nell'immobile, oppure può essere inferiore ai 30 giorni? 

inoltre nel caso il debitore (custode) non si presenti all'appuntamento e non asporti i beni.. come devo procedere?

grazie   

 

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

Non è necessario attendere la registrazione del decreto di trasferimento, poichè esso attiene all'adempimento di prescrizioni tributarie, che non incidono sul trasferimento della proprietà, il quale invece si determina con il deposito del decreto di trasferimento in cancelleria (si vedano, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272 e Cass. Sez. 20.5.2015, n. 10 251, che si è occupata proprio di precisare che rileva la data di deposito in cancelleria).

Neppure è necessario attendere il termine di 30 giorni per accedere, anche se è necessario assegnare all'occupante un termine congruo (per intenderci, non si può avvisare il giorno prima o 2 giorni prima).

Nell'avviso a ritirare i beni eventualmente presenti dovrà aversi cura di avvertirlo che in mancnaza gli stessi saranno mandati al macero.

Infine, se il debitore non provvederà ad asportare i beni nel termine di 30 giorni, applicandosi analogicamente l'art. 560 comam 4, si invierà una comunicazione al giudice dell'esecuzione nella quale, rappresentandosi che i beni non hanno valore e che il proprietario non ha provveduto al loro asporto, si procederà alla loro distruzione salvo diversa valutazione del giudice.

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