inexecutivis
pubblicato
05 gennaio 2020
Non è necessario attendere la registrazione del decreto di trasferimento, poichè esso attiene all'adempimento di prescrizioni tributarie, che non incidono sul trasferimento della proprietà, il quale invece si determina con il deposito del decreto di trasferimento in cancelleria (si vedano, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272 e Cass. Sez. 20.5.2015, n. 10 251, che si è occupata proprio di precisare che rileva la data di deposito in cancelleria).
Neppure è necessario attendere il termine di 30 giorni per accedere, anche se è necessario assegnare all'occupante un termine congruo (per intenderci, non si può avvisare il giorno prima o 2 giorni prima).
Nell'avviso a ritirare i beni eventualmente presenti dovrà aversi cura di avvertirlo che in mancnaza gli stessi saranno mandati al macero.
Infine, se il debitore non provvederà ad asportare i beni nel termine di 30 giorni, applicandosi analogicamente l'art. 560 comam 4, si invierà una comunicazione al giudice dell'esecuzione nella quale, rappresentandosi che i beni non hanno valore e che il proprietario non ha provveduto al loro asporto, si procederà alla loro distruzione salvo diversa valutazione del giudice.