Immobile con vincoli

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  • Ultimo messaggio 17 marzo 2019
giovanni p pubblicato 12 marzo 2019

Buongiorno, 

ho acquistato all'asta circa un anno e mezzo fa un immobile produttivo . Successivamente scopro dei vincoli legati all'immobile che non sono mai stati menzionati nella perizia. Questi vincoli, non mi permettono di usufruire del bene aquistato. Probabilmente il perito non ha ricevuto tutte le informazioni relative all'immobile da parte del comune .

Si può chiedere l'annullamento della vendita?

Come posso procedere? 

Ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2019

Riteniamo che la risposta al quesito formulato non possa che essere negativa.

In primo luogo occorrerebbe verificare se il vizio riscontrato integri o meno una ipotesi di aliud pro alio, nel qual caso l'aggiudicatario potrebbe richiedere la risoluzione della vendita secondo le regole generali in tema di compravendita.

Tuttavia, anche se così fosse, riteniamo ormai che non vi siano, ormai, più i presupposti temporali per un'azione di questo tipo.

Invero, con la sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014, (Pres. Russo, Est. De Stefano), la Corte di Cassazione ha affermato che "l’aggiudicatario di un bene pignorato ha l’onere di far valere l’ipotesi di aliud pro alio (che si configura ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto) con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e quest’ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.

Quest’ultimo indirizzo è stato poi confermato, seppur meglio precisato, dalla sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669, e dalla Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017, le quali hanno affermato che il termine di cui all’art. 617 c.p.c. “decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo”.

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