inexecutivis
pubblicato
22 gennaio 2018
L’espressione contenuta nell’avviso di vendita vuol dire due cose.
La prima è che l’immobile non è libero ma occupato materialmente dal debitore. La cosa non deve destare particolare preoccupazione poiché ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 560 c.p.c. il Giudice dispone la liberazione dell’immobile al più tardi nel momento in cui procede all’aggiudicazione del bene, e la liberazione viene materialmente eseguita, a spese della procedura, nell’interesse dell’aggiudicatario, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento.
Più delicata è la questione relativa alla domanda di divisione trascritta.
In relazione ad essa occorre verificare in primo luogo se si tratta di una domanda di divisione che ha avuto origine dal pignoramento (nel qual caso non si pongono problemi).
Se invece si tratta di una domanda di divisione diversa, occorrerà verificare attentamente in quale fase si trova il giudizio, poiché è necessario scongiurare il rischio che il bene pignorato sia venduto due volte (una in sede esecutiva ed una in sede di giudizio di divisione).
in questo secondo caso, infatti, l'acquisto in sede di divisione, con domanda trascritta ai sensi dell'art. 2646 cc, sarebbe opponibile all'aggiudicatario.