Il modo del versamento del prezzo e il termine disposto dal giudice nel decreto di aggiudicazione.

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  • Ultimo messaggio 19 giugno 2017
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Titolo : Provvedimenti relativi alla vendita – Il modo del versamento del prezzo e il termine disposto dal giudice nel decreto di aggiudicazione.

Il Caso : In una vendita senza incanto un partecipante offre un prezzo, risultato la migliore offerta, ante gara di cui al disposto dell’art.573 c.p.c., con un pagamento “immediato” ovvero dopo le operazioni di vendita. Dopo la gara, con altri offerenti, risulta l’aggiudicatario. Precisazione : la modalità di pagamento è dichiarata in offerta sottoscritta dall’offerente.

Nel decreto di aggiudicazione il professionista delegato invita l’aggiudicatario ad effettuare il pagamento entro 120 giorni dall’aggiudicazione ( nell’ordinanza di vendita è disposto dal G.E. il termine di pagamento del prezzo in 60 giorni e indicato 120 giorni nel bando di vendita – delega datata 02/2015, ante Leggi 83/2015 e 132/2016).

Durante le operazioni di vendita viene sollevata una eccezione al professionista delegato, il quale, senza riportarla nel verbale di vendita, risponde in questo modo:  “ l’apertura della gara riapre i termini per il versamento del saldo, tenuto conto che la differenza di prezzo non può legare l’aggiudicatario al medesimo termine proposto, considerato che se da un lato si può affermare che il prezzo offerto, ante gara disposta di cui all’art.573 c.p.c., è immediatamente disponibile, dall’altro non è possibile prevedere di poter versare un prezzo diverso, senza sapere quale, nel medesimo termine; l’apertura della gara riapre tutte le condizioni, in quanto è palese ed evidente che il termine previsto per il versamento del prezzo non può che riguardare l’offerta stessa, ma non certo la successiva gara che consente la proposizione di nuove offerte con nuovi termini ( sempre nel rispetto del termine indicato nel bando di vendita)”.

 Tale affermazione mette a tacere la platea dei partecipanti alla vendita giudiziale.

Il Quesito : La domanda d’obbligo è la seguente : Quale articolo del codice di procedura civile,  normativa o Legge, oltre al 574, 587 c.p.c.,176 disp.att. c.p.c., legge 83/2015 e 132/2016, prevedono quanto affermato dal professionista delegato ?

Chiedo di dare ampia chiarezza sull’argomento.

Firmato:  Angelo tedesco

centroconsulenzastegiudiziarie

 

 

inexecutivis pubblicato 17 giugno 2017

A nostro avviso il professionista delegato ha errato nell’assegnare 120 giorni per il pagamento del saldo del prezzo, poiché il Giudice aveva stabilito nell’ordinanza di vendita un termine diverso.

 

Per il resto, il professionista delegato ha correttamente operato, poiché i termini per il versamento del saldo del prezzo indicati in sede di presentazione dell’offerta vincolano quella offerta e non gli eventuali rilanci formulati in sede di gara (i quali altro non sono se non nuove offerte). Ovviamente rimane salvo il caso in cui il ge nell’ordinanza di vendita abbia previsto che nella eventuale gara tra gli offerenti i rilanci avrebbero dovuto uniformarsi, quanto ai tempi di versamento del saldo del prezzo, a quelli indicati nella migliore offerta presentata.

Rispondo :

La risposta di astalegale  mi sorprende, ma non vedo menzionate le  norme, sentenze e/o disposizioni che contemplano ciò.

Preciso che l’ordinanza di vendita non prevede la omogeneizzazione dei rilanci e il G.E. ha disposto il termine di pagamento nel seguente modo; nell’offerta : “indicazione del tempo e delle modalità del pagamento, in mancanza di indicazioni, il termine è di sessanta giorni dall’aggiudicazione a mezzo di assegni circolari intestati alla procedura” e ribadisce in parentesi : ( in ogni caso, il termine per il pagamento non può essere superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione).

Tutto questo da quanto stabilito nell’ordinanza scaricata dal sito web preposto alla pubblicità legale, salvo l’ipotesi in cui il G.E. non abbia disposto diversamente in una ordinanza successiva e che non sia stata effettuata la pubblicità Legale della stessa.

Le ricerche fin qui svolte mi portano in altre teorie, scuole di pensiero e normative:

La questione posta,  nel caso in esame,  nasce dalla previsione di cui all’art. 574, comma 1, c.p.c., “(Provvedimenti relativi alla vendita)” - “Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586”

Lo spirito di questa previsione è la disposizione, da parte del G.E. e/o suo delegato, del modo del versamento del prezzo, indicato nel decreto di aggiudicazione, secondo le disposizioni contenute nell’ordinanza di vendita o da quanto indicato nell’offerta di acquisto dall’offerente.

 “ L’aggiudicazione del bene – art. 574 comma 1 c.p.c. – “Dopo la deliberazione sull’offerta o dopo la gara il giudice con decreto aggiudica il bene all’unico offerente o al maggior offerente e fissa il modo del versamento del prezzo ed il termine per provvedervi. Tale termine dovrà essere indicato nella misura preventivamente stabilita dal giudice dell’esecuzione con la ordinanza di vendita emessa ai sensi 569 c.p.c. ovvero nella misura inferiore che l’offerente abbia indicato per rendere più appetibile la sua proposta. Il termine per il versamento del saldo prezzo è stabilito dal giudice tenendo conto di quanto stabilito nell’ordinanza di vendita ovvero nel decreto di aggiudicazione ( che deve tener conto del contenuto dell’offerta accolta) ( fonte: Anna Maria Soldi-Manuale dell’esecuzione forzata – Quinta edizione – Anno 2016 –  Capitolo 4- paragrafo 5 - Pag. 1341)

 “Dopo la deliberazione sull’offerta( se questa ha avuto esito positivo), o dopo la gara ( se essa ha avuto luogo), il professionista delegato ( o il giudice), con decreto, aggiudica il bene all’unico offerente o al maggiore offerente e fissa il modo del versamento del prezzo ed il termine per provvedervi ( art.574 co. 1 c.p.c.), tenuto conto del contenuto dell’offerta   ( fonte : Anna Maria Soldi- Formulario dell’esecuzione forzata – Quarta\ edizione – Anno 2016 –  agg.to con Leggi : 132/2015 – 119/2016 -Pag. 842)

“ Modo e termine per il versamento del prezzo devono corrispondere a quanto indicato dall’offerente nella sua offerta. Si ricorda, infatti, che il giudice laddove accolga l’offerta, non può modificarla con il decreto di aggiudicazione”. ( fonte: artt.570-575 – parte seconda – i processi di espropriazione forzata – codice commentato delle esecuzioni civili – Giovanni Arieta-Francesco De Santis - Antonio Didone – UTET giuridica – agg.to  Legge 116/2016 – pag. 1306)

Dal  dettato dei commenti sopra richiamati si deduce che è presupposto, inequivocabile, del Legislatore mantenere ferme le condizioni dei tempi di pagamento indicate in offerta, anche dopo la gara, disposta dal G.E., in caso di pluralità di offerte, di cui al dispositivo dell’art. 573 c.pc.

Da quanto sopra richiamato, si ricava il corollario per cui l’aggiudicatario che non versi il saldo nel termine indicato nella offerta, da lui sottoscritta, anche dopo aver partecipato alla gara con altri offerenti  , consapevole che i rilanci effettuati avrebbero modificato il prezzo da lui offerto, ante gara, deve essere dichiarato decaduto.

Sarei lieto se riusciste ad indicarmi i riferimenti normativi di quanto indicato nella Vostra risposta e nell’attesa vogliate gradire un cordiale saluto.

Firmato:  Angelo tedesco

centroconsulenzastegiudiziarie

 

inexecutivis pubblicato 19 giugno 2017

Confermiamo la risposta che abbiamo fornito.

In primo luogo i riferimenti dottrinari citati non ci sembrano smentire la risposta già data. Invero, gli autori indicati nell’affermare che il tempo del versamento del saldo del prezzo debba essere mantenuto fermo ove già indicato dall’offerente, non affermano (né a nostro avviso avrebbero potuto) che questo termine vada considerato anche all’esito dello svolgimento della gara. Entrambi gli studiosi trattano della determinazione del modo e del tempo di versamento del saldo prezzo dopo la delibazione dell’offerta (laddove il termine più breve indicato nell’offerta va mantenuto), o dopo la gara.

Comunque, al di là delle opinioni richiamate, osserviamo che in assenza di una norma specifica o di un precedente giurisprudenziale che abbia affrontato ex professo il tema (è questa la ragione per cui nella precedente risposta non ne abbiamo dato conto), il termine per il versamento del saldo prezzo indicato dall’offerente in sede di formulazione dell’offerta, non lo vincoli in caso di gara.

 

Invero, premesso che l’offerta di acquisto è “un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708), “presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730), se tizio offre di acquistare il bene A offrendo il prezzo di 100 da versarsi entro un certo termine, è evidente che quel termine viene indicato in relazione a quel prezzo e non può ritenersi di per sé  vincolante anche rispetto a diverse eventuali ulteriori offerte che lo stesso soggetto si determini ad effettuare in sede di gara, mancando all’interno del codice, lo ribadiamo, previsioni che depongano in tal senso.

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