Rispondiamo alla domanda affermando che, in generale, il termine indicato per la presentazione delle offerte di acquisto è il termine finale, e dunque nulla impedisce che l'offerta possa essere depositata in un momento anteriore.
Lo si ricava, a tacer d'altro, dall'art. 569, comma secondo, cpc, a mente del quale "Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo”.
Quanto alla presentazione delle offerte, osserviamo che nel caso in cui la vendita sia stata delegata, le offerte di acquisto devono essere presentate al professionista delegato presso il suo studio, ai sensi dell’art. 591 bis, comma quarto, c.p.c., con la conseguenza che il professionista delegato deve organizzare la sua attività in modo da consentire il deposito delle offerte.
Infine, quanto alla ricevuta di avvenuta consegna della busta, osserviamo che sebbene non espressamente previsto, l’offerente abbia diritto ad ottenerla al fine di conseguire la prova di averlo fatto. La ricezione delle offerte di acquisto costituisce attività che il professionista delegato esegue, del resto, nell’esercizio delle sue funzioni, quale pubblico ufficiale.