il custode c'è?

  • 104 Viste
  • Ultimo messaggio 22 agosto 2017
nadia82 pubblicato 22 agosto 2017

Buongiorno sono a porvi la mia situazione...

E la prima volta che mi addentro nel complicato mondo delle aste fallimentari e mi si è presentata la seguente situazione

Dopo aver visto su sito del tribunale  un immobile in asta al 4 ottobre mi sono subito interessata per compilare il modulo per prenotare la visita,passati alcuni giorni mi sono recata in banca per essere sicura di poter sostenere le spese e mi sono stati richiesti vari documenti,nel presentare richiesta di tali informazioni ho contattato via mail l'istituto vendite giudiziarie (nominato custode dal giudice dell'esecuzione come scritto nall'avviso di vendita pubblicato sul sito del tribunale)

Questi mi risponde con mail di contattare l'associazione incaricata alla vendita in quanto a loro non risulta l'incarico dellimmobile,

contatto l'associazione che sarà anche la sede dell'asta,e mi dicono che non è stato nominato un custode, che quello che è pubblicato nel sito del tribunale è un errore , che l'immobile non è visitabile e che non hanno l'ncarico di liberare l'immobile nel caso mi venga assegnato.

La mia domanda ora è questa

Posso pretendere la visita dell'immobile?a chi mi devo rivolgere? come posso tutelarmi per la liberazione dell'immobile?

nel caso mi aggiudicassi limmobile senza vederloprima...chi mi garantisce che il perito della banca riuscirà ad entrare per fare perizia x concedermi il mutuo?

I tempi sono abbastanza ristretti ho paura di perdere la possibilità di parteciare per burocrazia

come mi consiglia di muovermi? in attesa di gentile risposta ringrazio e saluto

inexecutivis pubblicato 22 agosto 2017

La situazione prospettata ci sembra singolare.

Normalmente il Giudice dell’esecuzione quando dispone la vendita dei beni pignorati provvede alla sostituzione del custode (che con il pignoramento si individua ex lege, ai sensi dell’art. 559, comma 1 c.p.c., nel debitore esecutato) individuandolo nella persona del professionista delegato alla vendita, o dell’istituto vendite giudiziarie, “salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità” (art. 559, comma quarto, c.p.c.).

A questo punto diventa essenziale (attraverso la consultazione degli atti pubblicati sul sito, ed eventualmente del fascicolo) sapere se effettivamente il professionista delegato alla vendita (o l’istituto vendite giudiziarie) siano stati nominati custodi o meno del bene pignorato.

Dunque, la prima cosa da fare è leggere l’ordinanza di vendita e l’avviso di vendita per verificare se in essi si fa parola della custodia del bene. Se  non dovessero rinvenirsi informazioni utili consigliamo di consultare il fascicolo dell’esecuzione per verificare se è stato nominato un custode.

Ove davvero (ma la cosa, ripetiamo, ci sembra strana) nessuno fosse stato nominato custode, questi è da individuarsi, come detto, nello stesso debitore esecutato, cui dovrà essere rivolta la domanda di visita.

Invero, a prescindere dalla sostituzione del custode, il potenziale acquirente ha il diritto di visitare l’immobile, ed il custode deve adoperarsi affinché questo diritto sia esercitato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c..

 

 

Close