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  • Ultimo messaggio 23 giugno 2018
chiara.annarumma pubblicato 20 giugno 2018

acquisto all'asta e possibile variare i dati catastali dell'immobile prima di fare atto ?

inexecutivis pubblicato 23 giugno 2018

La domanda, per quanto semplice nella sua formulazione, richiede una risposta articolata.

Oggetto della vendita, e dunque del decreto di trasferimento, deve essere il bene così come descritto nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, in forza del principio di corrispondenza tra il bene pignorato e quello venduto (in questi termini cass. 17.7.1991, n. 7930).

In questa direzione si esprime lo stesso art. 586 c.p.c., il quale dispone che il Giudice emette il decreto di trasferimento "ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita”.

La giurisprudenza ha declinato questo principio affermando che non assume nessuna rilevanza il provvedimento, successivo al decreto, integrativo o modificativo del decreto medesimo (così Cass., 22.2.1992, n. 2171).

La ratio della norma è quella per cui oggetto del decreto di trasferimento non può essere nulla di più e nulla di meno rispetto a quanto è stato posto in vendita ed aggiudicato, con la conseguenza che non può essere ammessa, si è detto efficacemente in dottrina, "modifiche alla descrizione che incrementino o riducano la consistenza del compendio venduto o alterino l’identità fisica del bene".

Sulla scorta di queste premesse alcuni autori hanno ammesso la possibilità che siano rettificati dati catastali erronei o mancanti, correggendosi nella sostanza meri errori materiali contenuti nell'atto di pignoramento o nell'avviso di vendita.

In questi termini, riteniamo che la variazione sia possibile.

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