Titolo :
Gara tra gli offerenti con il sistema delle “schede segrete”.
Titolo :
Gara tra gli offerenti con il sistema delle “schede segrete”.
v Il caso :
In una “recente” Vendita giudiziale, indetta col metodo dell’ asta senza incanto, contenente 5 Lotti, di una procedura esecutiva iscritta al ruolo del registro dell’esecuzioni immobiliari nel 2014, il professionista delegato dopo aver valutato le offerte del primo lotto, ed ammesse tutte, invita gli offerenti ad una gara.
Dopo l’adesione di tutti gli offerenti alla gara, previa la individuazione della miglior offerta, si è proceduto a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2 e 4 c.p.c.
Il professionista delegato consegna le schede segrete agli offerenti invitandoli a compilare le stesse in ogni sua parte, compresa la indicazione del prezzo partendo dalla base della migliore offerta; precisa agli offerenti che, “pena di esclusione”, avrebbero dovuto compilare la scheda inserendo il numero R.G.Es.,il numero del Lotto, il nome / cognome, la data di compilazione , la firma leggibile e di annotare la irrevocabilità del prezzo offerto.
Scaduto il termine dei 180 secondi e dopo il ritiro delle buste segrete, il professionista delegato si accorge, durante la lettura delle offerte, che il miglior offerente aveva omesso di annotare il numero del Lotto a cui si riferiva l’offerta e ne annuncia l’esclusione.
Nel frangente, lo stesso professionista delegato riceve una telefonata e subito dopo informa gli offerenti che dalla Cancelleria del Tribunale gli comunicano che l’offerta è ammessa in quanto trattasi di “errore formale”; l’epilogo: lo stesso offerente si aggiudica l’asta.
v Le domande :
§ Con l’entrata in vigore delle recenti e nuove norme che regolano l’espropriazione forzata ( Legge 132/2015 e Legge 119/2016) è ancora adottabile il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2 e 4 c.p.c. ?
§ Il professionista delegato ha operato correttamente aggiudicando il bene immobile all’offerente che aveva omesso la indicazione del numero del numero del lotto nella busta segreta ?
Un cordiale saluto
Firmato: angelo tedesco
centroconsulenzastegiudiziarie
Rispondiamo alla sua domanda muovendo dalla premessa per cui anche l’attuale testo dell’art. 573 c.p.c. non disciplina le modalità di svolgimento della “gara tra gli offerenti”. Ciò costituisce, sul piano formale, una delle distinzioni codicistiche tra la vendita senza incanto e la vendita con incanto, per la quale invece lo svolgimento della gara è regolamentato dall’art. 581 c.p.c.. Questo, secondo l’unanime orientamento dottrinario, comporta che nella vendita senza incanto le prescrizioni che disciplinano lo svolgimento della gara nella vendita con incanto non siano vincolanti.
Sulla scorta di queste premesse si è ritenuto, anche dopo la riforma del 2005 (che ha soppresso la previsione della convocazione degli offerenti per lo svolgimento della gara, prevedendo che il delegato semplicemente “inviti” gli offerenti alla gara) che la discrezionalità riconosciuta al Giudice dalla norma consentisse il ricorso alle schede segrete, non incompatibile con la previsione dello “invito alla gara” in luogo della “convocazione alla gara”.
Così ricostruito il quadro dell’evoluzione normativa di riferimento, e venendo ai due quesiti posti, riteniamo che il sistema delle schede segrete sia ancora valido, poiché le novelle del 2015 e 2016 non contengono prescrizioni che lo rendono incompatibile con il dettato normativo.
Quanto all’aggiudicazione, ci sembra di poter dire che l’operato del professionista delegato sia stato corretto. In primo luogo era chiaro che si stava procedendo ad una gara per quel lotto, e dunque nessun dubbio poteva esservi in ordine al bene per il quale l’offerente stava formulando l’offerta. In secondo luogo, pare di capire, il verbale delle operazioni di vendita non era ancora stato chiuso e dunque il provvedimento di aggiudicazione non era stato ancora formalmente emesso. In ogni caso, anche ove fosse stato emesso, il Giudice avrebbe potuto revocarlo e procedere alla corretta individuazione dell’aggiudicatario.