formazione di cordate per acquisti all'asta congiunti

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  • Ultimo messaggio 22 settembre 2016
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maurocandiani pubblicato 19 settembre 2016

sono l'Avv.Mauro Candiani di Milano, lavoro da molti anni nel campo delle aste sia personalmente che per miei clienti , mi sono sempre chiesto cosa ostacoli la formazione di gruppi di acquisto (ce ne sono anche per fare la spesa di gruppo per ottenere sconti!) volti ad unire le proprie economie per aggiudicarsi importanti lotti che poi possono essere frazionati (ad esempio cantieri interrotti, ville, ecc) con ottimo lucro per tutti i partecipanti, inoltre è noto che più si sale nel valore del lotto meno sono i concorrenti, aumentano quindi le possibilità di spuntare un prezzo interessante. Tutti i miei tentativi di fare comprendere questa semplicissima verità e l'assenza di passaggi di denaro (infatti si farebbe una offerta multipla con assegni circolari intestati direttamente alla procedura) sono caduti nel vuoto, veramente siamo un popolo di sospettosi individualisti ! Avete qualche spiegazione o suggerimento da darmi? grazie  

Avv.Mauro Candiani   Milano

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2016

 Gentile Avvocato,

rispondiamo alla sua domanda osservando che, a nostro avviso, non vi sono ostacoli di ordine normativo ad ammettere la possibilità che l’offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita.

La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto, ci pare di poter aggiungere, esistono interessi (delle parti o di rilievo pubblicistico) che ostano a questa conclusione.

Piuttosto, è controversa la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione, per esempio, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto).

Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto percorribile questa strada. L’argomento contrario rispetto a tale scelta riposa nel principio, risalente e mai contestato, per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe un uno modo di trasferimento atipico della proprietà (e dei diritti reali).

L’ostacolo, tuttavia, non ci sembra insormontabile, ove si osservi che oggetto di trasferimento è comunque il diritto di proprietà, con la sola avvertenza che essa non viene acquistata per intero da un solo soggetto, ma da due, i quali divengono rispettivamente proprietari della nuda proprietà e dell’usufrutto.

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