Buongiorno,
pongo il seguente quesito:
Il fallito può avvalersi del disposto di cui all'art. 495 in tema di conversione del pignoramento per impedire la vendita forzata di un proprio bene immobile?
Grazie per l'attenzione.
Buongiorno,
pongo il seguente quesito:
Il fallito può avvalersi del disposto di cui all'art. 495 in tema di conversione del pignoramento per impedire la vendita forzata di un proprio bene immobile?
Grazie per l'attenzione.
La risposta è negativa.
L'istituto della conversione del pignoramento è strutturalemte concepito nell'ambito dell'esecuzione individuale, e dunque la sua applicazione in sede fallimentare va radicalmente esclusa.
Certamente, se il fallito fosse capace di apportare alla procedura liquidità tali da soddisfare integralmente i creditori e pagare le spese di procedura, potrebbe tornare "in bonis" ed ottenere la chiusura del fallimento per integrale soddisfacimento dei creditori.